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Sentenza

Sentenza del 12/04/2016 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Riscossione e misure cautelari - Atto di pignoramento presso terzi - Difetto di giurisdizione del giudice tributario - Art. 2, co. 1, d. lgs. n. 546/1992 - Declinazione di competenza al giudice ordinario - Illegittimità del ricorso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato illegittimo per difetto di giurisdizione del giudice tributario. La controversia relativa al pignoramento presso terzi deve essere proposta davanti al giudice ordinario, secondo le regole proprie dell’esecuzione forzata. Il giudice tributario può conoscere gli atti impugnabili previsti dalla legge, ma non gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’atto di pignoramento presso terzi, ritenendolo illegittimo, e aveva adito il giudice tributario. La questione riguardava però la giurisdizione: il pignoramento presso terzi è un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notifica della cartella di pagamento e, in quanto tale, non rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie indicate dalla norma, ma restano escluse le controversie relative agli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

  • Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina gli atti impugnabili davanti al giudice tributario e il rapporto tra impugnazione degli atti della riscossione e contestazione degli atti successivi della procedura esecutiva.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 8618/2015

    Conferma che le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella, compreso il pignoramento presso terzi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il pignoramento presso terzi, in quanto atto esecutivo successivo alla cartella di pagamento, non deve essere impugnato davanti al giudice tributario, ma davanti al giudice ordinario.
  • La giurisdizione va individuata in base alla natura e alla fase dell’atto contestato: gli atti impositivi e della riscossione possono rientrare nella giurisdizione tributaria, mentre gli atti dell’esecuzione forzata appartengono normalmente al giudice ordinario.
  • Un ricorso presentato davanti al giudice privo di giurisdizione può essere dichiarato inammissibile o comunque definito con declinatoria di giurisdizione, senza esame del merito delle contestazioni.
  • Le contestazioni relative all’esistenza, validità o notifica della cartella o del titolo tributario devono essere distinte da quelle relative alle modalità concrete dell’esecuzione: le prime possono spettare al giudice tributario, le seconde al giudice ordinario.

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