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Sentenza

Sentenza del 12/04/2016 n. 41 - Comm. Trib. II grado di Trento

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - IRAP - LAVORO AUTONOMO - MEDICI DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATI CON S.S.N. - LAVORO ALTRUI NON OCCASIONALE - BENI STRUMENTALI SUPERIORI AGLI STANDARD - ONERE DELLA PROVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di rimborso è stata respinta, poiché la presenza di lavoro altrui non occasionale e/o di beni strumentali superiori agli standard è stata ritenuta sufficiente a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, dell'IRAP. La decisione valorizza l'onere probatorio gravante sul contribuente, che non può limitarsi ad affermare l'assenza di autonoma organizzazione, ma deve provarla in modo specifico e tempestivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP al lavoro autonomo. La controversia riguardava, in particolare, la presenza di personale dipendente o collaboratori impiegati in modo non occasionale e di beni strumentali superiori agli standard minimi necessari per l'esercizio dell'attività medica. Secondo il principio affermato, spettava al contribuente dimostrare già nell'istanza di rimborso e nel ricorso introduttivo l'assenza di tali elementi. I dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali potevano essere utilizzati per accertare la presenza di lavoro altrui non occasionale e di beni strumentali eccedenti l'ordinario.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo quando l'attività è organizzata autonomamente e si avvale di una struttura, di personale o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

  • Onere della prova in materia di rimborso IRAP

    Il contribuente che chiede il rimborso deve allegare e dimostrare nell'istanza e nel ricorso introduttivo tutti gli elementi idonei a provare l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • In una richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve fornire fin dall'inizio una prova concreta dell'assenza di autonoma organizzazione, indicando personale impiegato, compensi a terzi, beni strumentali e modalità operative.
  • L'impiego non occasionale di lavoratori o collaboratori può essere sufficiente a far presumere l'esistenza dell'autonoma organizzazione, anche se il personale non svolge attività professionale qualificata.
  • La disponibilità di beni strumentali significativamente superiori a quelli normalmente necessari per l'attività può integrare il presupposto dell'IRAP.
  • Le dichiarazioni fiscali costituiscono elementi probatori rilevanti: dati relativi a dipendenti, collaboratori, compensi e ammortamenti possono essere utilizzati per valutare l'esistenza dell'organizzazione.
  • Per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, la convenzione non esclude automaticamente l'IRAP; occorre valutare in concreto l'organizzazione effettiva dell'attività.

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