Sentenza del 12/04/2016 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Avviso liquidazione ed irrogazione delle sanzioni per omessa registrazione sentenza civile emessa dal tribunale - Art. 59, lettera d) DPR 131/86.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’imposta e delle sanzioni invocando l’art. 59, lettera d), del DPR 131/1986. Secondo tale disposizione, le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato devono essere registrate a debito, senza pagamento immediato dell’imposta, con conseguente inapplicabilità del principio di solidarietà. Il contribuente ha inoltre sostenuto di non essere soccombente. La Commissione ha però ritenuto che la sentenza civile riguardasse il risarcimento di un danno economico e non un danno derivante da fatto costituente reato, né un danno morale riconducibile a una precedente condanna penale.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto non accoglibile. La fattispecie è stata ricondotta all’art. 57, primo comma, del DPR 131/1986, che prevede la responsabilità solidale per l’imposta di registro relativa agli atti giudiziari. L’art. 59, lettera d), in collegamento con l’art. 60, punto 2, sarebbe applicabile soltanto quando una sentenza civile successiva a una sentenza penale disponga il risarcimento del danno prodotto da un reato, in particolare del danno morale. Poiché la sentenza in esame era autonoma, antecedente alla sentenza penale e relativa a un danno economico, sono stati ritenuti legittimi l’assoggettamento all’imposta e il richiamo alla solidarietà.
Norme richiamate
Art. 59, lettera d), DPR 131/1986
La registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti che costituiscono reato deve avvenire a debito.
La registrazione a debito costituisce un regime speciale, applicabile alle sentenze civili di risarcimento del danno derivante da reato, secondo i presupposti individuati dalla decisione. Non è stata ritenuta applicabile a una sentenza autonoma relativa a un danno economico non collegato a una precedente condanna penale.
Art. 57, primo comma, DPR 131/1986
La sentenza rientra nell’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 57, primo comma.
La norma è stata interpretata nel senso che, per le sentenze soggette a imposta di registro e non rientranti nel regime speciale dell’art. 59, lettera d), opera la responsabilità solidale delle parti obbligate al pagamento dell’imposta, indipendentemente dalla soccombenza processuale.
Art. 60, punto 2, DPR 131/1986
La registrazione a debito è correlata al punto 2 dell’art. 60.
La disposizione è stata considerata applicabile, insieme all’art. 59, lettera d), nei casi in cui la sentenza civile, successiva a quella penale, riconosca il risarcimento del danno morale prodotto da fatti costituenti reato.
Massime di principio
- Il regime della registrazione a debito previsto per le sentenze di risarcimento del danno da reato ha natura speciale e non si applica automaticamente a ogni sentenza civile risarcitoria.
- Per invocare l’art. 59, lettera d), occorre verificare il collegamento concreto tra la sentenza civile e un fatto costituente reato, nonché la presenza dei presupposti temporali e contenutistici individuati dalla norma, come la successività della sentenza civile rispetto a quella penale.
- Il semplice fatto che il risarcimento derivi da una condotta potenzialmente illecita non è sufficiente: una condanna al risarcimento di un danno economico, contenuta in una sentenza civile autonoma, può restare soggetta al regime ordinario dell’art. 57.
- La mancata soccombenza processuale non esclude necessariamente l’obbligo solidale relativo all’imposta di registro dell’atto giudiziario, poiché la solidarietà tributaria dipende dalla disciplina dell’imposta e non coincide automaticamente con la responsabilità per le spese processuali.
- Prima di contestare un avviso di liquidazione occorre qualificare esattamente il danno riconosciuto, verificare l’eventuale esistenza e anteriorità di una sentenza penale e accertare se la sentenza civile rientri nel regime speciale della registrazione a debito.
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