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Sentenza

Sentenza del 12/04/2016 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

testo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria contestava la mancata imputazione al reddito imponibile I.R.E.S. dell'esercizio 2006 della somma di 1.326.261,32 euro, sostenendo che l'intero contributo regionale di 3.842.439,32 euro fosse fiscalmente rilevante per la S.S.E. S.p.A. Secondo l'Amministrazione, il credito era divenuto certo e determinato con il decreto regionale di concessione e la comunicazione del provvedimento alla C.R.I., socio unico della S.S.E., avrebbe comportato anche la conoscenza legale da parte della società partecipata.

La decisione

La C.T.R. ha rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla S.S.E. S.p.A. Il contributo regionale era stato erogato esclusivamente alla C.R.I., che aveva accreditato alla S.S.E. soltanto 2.516.178,00 euro; la differenza di 1.326.261,32 euro non poteva quindi essere imputata al reddito della società partecipata. Il credito della C.R.I. verso la Regione e l'eventuale distinto credito della S.S.E. verso la propria socia avevano fonti autonome. La natura di società in house e la partecipazione totalitaria non eliminavano la distinta soggettività giuridica e tributaria dei due enti. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 3.000,00 euro.

Norme richiamate

  • Normativa regionale sulla stabilizzazione dei lavoratori precari

    La normativa aveva previsto l'erogazione di un contributo pubblico alla C.R.I. per finalità di stabilizzazione del personale, ma il contributo spettava giuridicamente alla C.R.I. e non automaticamente alla società partecipata.

  • Norme tributarie sulla competenza e imputazione dei componenti di reddito ai fini I.R.E.S.

    Un componente positivo di reddito può essere imputato fiscalmente soltanto al soggetto che ne è effettivamente titolare. Non è possibile attribuire a una società il reddito spettante a un soggetto giuridicamente distinto, anche se quest'ultimo ne detiene integralmente il capitale.

  • Principio della distinta soggettività giuridica delle società

    La partecipazione totalitaria, anche nell'ambito di una società in house, non comporta la confusione tra patrimonio, rapporti obbligatori e componenti reddituali del socio e della società partecipata.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, un contributo pubblico deve essere imputato al soggetto che ne è il titolare giuridico, non semplicemente al soggetto collegato che beneficia indirettamente dell'operazione.
  • La partecipazione totalitaria o la qualifica di società in house non fanno venir meno la separata soggettività tributaria delle società coinvolte.
  • Occorre distinguere il credito del beneficiario del contributo verso l'ente pubblico dall'eventuale credito della società partecipata verso il proprio socio: si tratta di rapporti autonomi, con titoli e conseguenze fiscali distinti.
  • La data in cui il contributo diventa certo, liquido e determinato è rilevante solo dopo aver individuato il soggetto titolare del reddito; non può trasformare in reddito di una società una somma spettante a un altro soggetto.
  • In controversie analoghe, è decisiva la documentazione relativa al decreto di concessione, all'effettivo accredito delle somme e ai rapporti contrattuali interni tra socio e società partecipata.

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