Cassazione Penale, Sentenza n. 29904/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2023 che aveva respinto la richiesta di dichiarare la prescrizione ex art. 173 cod. pen. della pena residua di 121 giorni di arresto e 4.000 euro di ammenda (con sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 2 anni). Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di interruzione volontaria dei lavori di pubblica utilità (8/9/2015) e non dalla data dell'ordinanza di revoca/ripristino (19/01/2023). Denunciata inoltre l'inerzia del pubblico ministero nell'impulso dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione anche alle sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilità) per effetto dell'equiparazione contenuta nel d.lgs. n. 274/2000, art. 58. Ha interpretato la decorrenza del termine secondo l'art. 172, comma 4, cod. pen.: poiché l'esecuzione era iniziata (20/04/2015) e poi si è interrotta per volontà del condannato (08/09/2015), il termine di prescrizione ha ripreso a decorrere da tale ultima data e si è quindi estinto il 08/09/2020. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ripristinava la pena originaria (121 giorni di arresto e 4.000 euro di ammenda), rilevando che il ripristino non può operare se la sanzione sostitutiva è già prescritta. Ha però precisato che la revoca della sanzione sostitutiva può comunque essere disposta quando giustificata, avendo effetti amministrativi (es. sospensione della patente, confisca), che non sono preclusi dall'estinzione penale.
Norme richiamate
"le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni"
La Corte ha ritenuto applicabile il termine quinquennale anche alle sanzioni sostitutive mediante equiparazione con la pena originaria
"il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena"
La decorrenza del termine, se l'esecuzione è iniziata e poi interrotta, riprende dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione; applicato ai lavori di pubblica utilità significa prendere come data di ripartenza quella dell'interruzione volontaria
D.Lgs. n. 274/2000, art. 58, comma 1
"Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria"
L'equiparazione consente di applicare ai lavori di pubblica utilità i termini e le regole attinenti alla pena detentiva sostituita, ivi comprese le regole di prescrizione
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
Norma del codice della strada che prevede la possibilità della sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) per il reato di guida in stato di ebbrezza; richiamata per inquadrare il caso concreto
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale per sostenere l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione anche nei procedimenti in cui possono essere inflitte sanzioni paradetentive
Massime di principio
- Le sanzioni sostitutive come i lavori di pubblica utilità sono soggette al termine di prescrizione della pena originaria per effetto dell'equiparazione normativa (d.lgs. 274/2000, art. 58).
- Se l'esecuzione della sanzione sostitutiva è iniziata e poi si interrompe per volontà del condannato, il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data di interruzione volontaria.
- Se la sanzione sostitutiva si è prescritta prima dell'adozione del provvedimento di revoca/ripristino, il ripristino della pena originaria non è possibile e la pronuncia che lo dispone è annullabile.
- La revoca della sanzione sostitutiva può essere comunque pronunciata per ragioni di valutazione comportamentale e produce effetti amministrativi (es. sospensione della patente), anche se la sanzione penale sostitutiva è già estinta per prescrizione.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe è fondamentale documentare le date di inizio e di eventuale interruzione dell'esecuzione e valutare rapidamente le azioni difensive entro i termini di prescrizione; l'inerzia del PM non sospende automaticamente la prescrizione.
- Occorre distinguere attentamente tra interruzioni involontarie o giustificate dell'esecuzione e sottrazioni volontarie: solo in caso di sottrazione volontaria si applica la regola della ripresa della decorrenza della prescrizione dal giorno di interruzione.
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