Cassazione Civile, Ordinanza n. 05631/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un creditore, ammesso solo parzialmente al passivo di una procedura fallimentare, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che, accogliendo l'opposizione ex art. 98 l.fall. promossa da un diverso fallimento, aveva ammesso quest'ultimo al passivo della procedura per un credito di oltre 3,6 milioni di euro in chirografo. Il ricorrente aveva articolato sei motivi di impugnazione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando la sopravvenuta chiusura del fallimento della società debitrice e chiedendo l'estinzione del processo, in subordine la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese processuali, ritenendo che, in assenza di difese delle parti intimate, restassero irripetibili le spese sostenute dal ricorrente rinunciante. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
Richiamato solo come base processuale dell'opposizione allo stato passivo decisa dal tribunale.
Richiamato nel fatto, in relazione alla proposta di concordato fallimentare con assuntore presentata dal ricorrente.
La rinuncia al ricorso consente la dichiarazione di estinzione del giudizio.
In mancanza di difese delle parti intimate, non è necessaria una pronuncia sulle spese processuali, restando irripetibili quelle del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia; opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge 228/2012
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente proposta, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione per rinuncia, se le parti intimate non svolgono difese, non è necessaria una statuizione sulle spese processuali, restando irripetibili quelle sostenute dal rinunciante.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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