Cassazione Penale, Sentenza n. 32491/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il sequestro preventivo (impeditivo) disposto sui complessi aziendali di RDB e Italprefabbricati e sulle quote societarie, deducendo: (i) mancata corrispondenza tra petitum cautelare e provvedimento; (ii) inapplicabilità del sequestro impeditivo agli enti non indagati ex d.lgs. 231/2001; (iii) mancanza del rapporto di pertinenzialità tra le res sequestrate (azienda Italprefabbricati, quote AMG ecc.) e il reato; (iv) violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; (v) mancanza del periculum in mora e motivazione apparentemente carente sulla concreta attualità del pericolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha escluso che vi fosse difetto di petitum (la richiesta del PM includeva il sequestro anche di Italprefabbricati), e ha affermato in linea di principio la possibile applicabilità del sequestro impeditivo anche a beni riferibili ad enti, ma ha censurato la motivazione del giudice del merito sulla pertinenzialità e sulla proporzionalità con riferimento a Italprefabbricati e alle quote societarie (AMG). In particolare: il sequestro del complesso aziendale di RDB è stato ritenuto adeguatamente motivato per il nesso con il reato; invece la motivazione non prova il legame strutturale (pertinenzialità) e non esamina adeguatamente la proporzionalità per Italprefabbricati e per le quote sociali. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte relativa a quei beni e ha rinviato al Tribunale di Firenze - sezione del riesame - perché motivi e riesamini specificamente pertinenzialità e proporzionalità; per il resto il sequestro è stato ritenuto ammissibile in linea di principio.
Norme richiamate
art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
richiamato nella censura sul petitum cautelare; la Corte valuta che dalla richiesta del PM risultava comprensibile la misura chiesta anche rispetto a Italprefabbricati, per cui la doglianza è infondata
art. 321 comma 1 cod. proc. pen.
norma sul sequestro preventivo (anche 'impeditivo'); la Corte afferma che in linea di principio è possibile disporre il sequestro impeditivo anche su beni riferibili ad enti, purché compatibile e motivato secondo i requisiti di legge (pertinenzialità, periculum, proporzionalità)
richiesta di cassazione contro ordinanze cautelari è ammissibile per violazione di legge; la Corte ricorda che possono essere censurate anche gravi vizi di motivazione
principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità applicabili anche alle misure reali; il giudice deve motivare perché non sia possibile adottare misure meno invasive
norma collegata alla confisca e sanzioni per gli enti; richiamata nella richiesta del PM ma il GIP e la Corte distinguono la finalità/confusione tra sequestro finalizzato alla confisca e sequestro impeditivo ex art. 321 c.p.p.
prevvede sequestro a scopo di confisca nei confronti degli enti; la questione era se ciò escluda il sequestro impeditivo: la Corte ritiene che non vi sia assoluto divieto e che la compatibilità vada valutata caso per caso
Carta dei diritti fondamentali / TUE / CEDU (richiami generali nel provvedimento impugnato)
citazioni invocate dai ricorrenti in tema di proporzionalità e tutela della proprietà; la Corte applica il principio di bilanciamento (proporzionalità) richiedendo motivazione concreta e specifica
Prot. 1 CEDU art. 1
richiamato rispetto alla tutela della proprietà privata; la Corte rammenta che la compressione deve essere giustificata da motivazione concreta e proporzionata
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321 c.p.p. può essere in linea di principio disposto anche su beni riferibili ad enti (anche non indagati), purché sia dimostrata la compatibilità normativa e siano rispettati i requisiti di legge
- Per disporre un sequestro impeditivo su beni societari occorre una motivazione specifica e concreta che dimostri la pertinenzialità strutturale della res rispetto al reato (non basta la mera riconducibilità del bene all'indagato)
- La prova del periculum in mora deve essere attuale e concreta: occorrono elementi fattuali che rendano probabile che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare reati analoghi
- Il principio di proporzionalità impone di valutare e motivare l'impossibilità di misure meno invasive o di limitare l'oggetto del sequestro (es. stabilimento specifico anziché intero compendio aziendale, misure interdittive o amministrazione giudiziaria)
- Nelle impugnazioni per cassazione contro provvedimenti cautelari reali il difensore deve puntare sia su vizi di diritto che su eventuale motivazione apparente/insufficiente: la Corte annulla quando manca la motivazione sul nesso pertinenziale o sulla proporzionalità
- In situazioni con cambi di gestione, nomina di nuovi amministratori o cessazione del rapporto con i tecnici contestati, la difesa deve documentare tali elementi per contrastare la tesi del periculum e la necessità del sequestro esteso
- Quando si chieda il sequestro di beni di terzi o di società collegate, è essenziale dimostrare la commistione operativa concreta (flussi, professionalità condivise, sostituzione effettiva nelle commesse) e non limitarsi a collegamenti societari formali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32360/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32361/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32362/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32363/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →