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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25278/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per un delitto tributario commesso il 31 luglio 2017. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello difensivo contro la sentenza del tribunale, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla scadenza del termine prorogato per il deposito della motivazione, comunicato al difensore, e non dal successivo avviso di deposito erroneamente inviato dalla cancelleria. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge per avere la Corte d'appello erroneamente dichiarato tardivo l'appello, sostenendo che l'avviso di deposito, disposto asseritamente su ordine del giudice, facesse decorrere il termine e che comunque sussistessero caso fortuito o forza maggiore per la restituzione nel termine; 2) violazione di legge per omessa rilevazione della prescrizione, assumendo che il reato fosse estinto già al momento dell'ordinanza di inammissibilità; 3) vizio di motivazione e omessa assunzione di prova decisiva, perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato le doglianze di merito e la documentazione sullo stato economico dell'impresa, sulla impossibilità di pagare e su una pretesa causa di non punibilità sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, poiché, in presenza di proroga del termine di deposito della motivazione comunicata al difensore, il dies a quo per impugnare decorre dalla scadenza del termine prorogato e non da un successivo avviso di deposito erroneamente spedito dalla cancelleria. Ha inoltre escluso che l'eventuale errore di comunicazione integri caso fortuito o forza maggiore idonei alla restituzione nel termine. Quanto alla prescrizione, ha affermato che, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione, resta precluso l'esame di cause estintive del reato non rilevate nel merito, sicché la censura è processualmente inammissibile. Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché volto a ottenere un riesame del merito non consentito in presenza di impugnazione inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità dell'appello per tardività preclude l'esame del merito e delle ulteriori questioni dedotte, comprese quelle sulla prescrizione.

  • art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Il termine per proporre appello è quello previsto dalla legge e decorre secondo le regole fissate dal sistema processuale, non per effetto di comunicazioni irrituali.

  • art. 544 c.p.p.

    Richiamato per la disciplina del deposito della motivazione e del rapporto con la decorrenza dei termini di impugnazione.

  • art. 548, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per la disciplina della comunicazione del deposito della sentenza e per la decorrenza del termine di impugnazione nei casi previsti.

  • art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p.

    La proroga del termine per il deposito della motivazione, se comunicata al difensore, fa decorrere da tale scadenza il termine per impugnare; solo in mancanza di comunicazione rileva l'avviso di deposito.

  • art. 175 c.p.p.

    La restituzione nel termine è ammessa solo se la parte prova un impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore, con onere probatorio rigoroso.

  • art. 611 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio cartolare.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice del reato tributario contestato; dal testo emerge che si tratta del delitto oggetto del giudizio.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata per il regime della prescrizione e per la sua applicabilità temporale ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non applicabile al fatto del 31 luglio 2017.

Massime di principio

  • Quando la proroga del termine per il deposito della motivazione è stata comunicata al difensore, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine prorogato; un successivo avviso di deposito, ancorché spedito dalla cancelleria per errore o su impulso organizzativo, non sposta il dies a quo.
  • La decorrenza dei termini di impugnazione è stabilita dalla legge e non può essere modificata da comunicazioni irrituali o da errori di cancelleria; l'affidamento su un avviso tardivo o non dovuto non determina, di regola, una rimessione automatica in termini.
  • La restituzione nel termine richiede la prova rigorosa di un impedimento assoluto, esterno e non imputabile, riconducibile a caso fortuito o forza maggiore; un errore di calcolo sul termine o l'affidamento su una comunicazione irregolare non è, di per sé, sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impedisce al giudice dell'impugnazione di esaminare il merito e, in particolare, di rilevare cause estintive del reato maturate prima della decisione, salvo che venga validamente superata la stessa inammissibilità.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata, ma si risolva in una richiesta di riesame del fatto e delle prove, è inammissibile in sede di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di questioni di merito che presuppongono un'impugnazione devolutiva e ammissibile: in mancanza di tale presupposto, restano precluse sia le censure sulla prova sia quelle su eventuali cause di non punibilità sopravvenute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reatoOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

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