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Ordinanza

Ordinanza n. 684/2026 - Salerno, Sezione 2

Nel ricorso, come in epigrafe rubricato, proposto dalla sig.ra Imma Cascone (a suo tempo rapp.ta e difesa dall’avv.to Maria Sabatino) per l'annullamento del decreto di esproprio n. 2172/08 emesso per conto del Comune resistente dalla società controinteressata; e per l’annullamento, con istanza di remissione sul ruolo, del decreto di perenzione n. 1127/2016.

Giustizia amministrativa200801339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale di perenzione n. 1127/2016 relativo al ricorso contro il decreto di esproprio n. 2172/2008

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi della ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Gli eredi della ricorrente originaria hanno proposto opposizione contro il decreto di perenzione, deducendo che non erano stati regolarmente notificati né l'avviso di perenzione ultraquinquennale, contenente l'onere di depositare una nuova istanza di fissazione dell'udienza, né il successivo decreto presidenziale di perenzione, né alla parte allora costituita né al suo difensore. Dal fascicolo telematico risultavano tentativi di comunicazione indirizzati a una PEC inesistente o errata, con le diciture "ZZZ Avvocato non trovato" ed "ERRORE ind. non valido"; non risultavano inoltre notifiche mediante i mezzi postali ordinari previsti dalla disciplina allora vigente. I reclamanti hanno sostenuto la tempestività dell'opposizione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'esistenza del decreto, e hanno dimostrato la propria qualità di eredi mediante il deposito della denuncia di successione. Il Comune ha eccepito che l'eventuale errore nell'indicazione dell'indirizzo PEC fosse imputabile al precedente difensore e dovesse comportare l'inammissibilità o l'infondatezza del reclamo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'opposizione e revocato il decreto di perenzione. Ha rilevato che non vi era prova della comunicazione del decreto di perenzione all'originaria ricorrente o al difensore costituito: mancavano la spedizione e la ricevuta di ritorno della raccomandata, nonché una valida comunicazione telematica, essendo gli invii diretti a un indirizzo PEC inesistente o errato. Non è stata quindi dimostrata una conoscenza anteriore degli atti rispetto a quella dichiarata dai reclamanti, sicché l'opposizione è stata ritenuta tempestiva. Il Collegio ha escluso che l'eventuale errore nell'indirizzo PEC potesse essere imputato alla parte, osservando che non risultava provato che il precedente difensore avesse fornito un indirizzo errato e che l'obbligo di comunicazione della PEC nel processo amministrativo era divenuto operativo con il PAT solo dal 1° luglio 2016, mentre l'avviso di perenzione risaliva al marzo 2016. Ha inoltre ritenuto che l'opposizione notificata alle controparti, sottoscritta anche dagli eredi e accompagnata dal mandato, integrasse una manifestazione inequivoca della volontà di proseguire il giudizio, in coerenza con la finalità della disciplina transitoria sulla perenzione. La legittimazione degli opponenti è stata provata mediante la denuncia di successione. È stata disposta la reiscrizione del ricorso nel ruolo straordinario, con fissazione dell'udienza di smaltimento al 14 dicembre 2026. Le spese della fase di opposizione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, Titolo I, Allegato 3, d.lgs. 104/2010

    Nello specifico, l’art. 1 dell’allegato 3 del CPA prevede la necessità, per i ricorsi ultraquinquennali per i quali non vi sia stata ancora fissazione di udienza, del deposito di un’apposita istanza di fissazione, a firma della parte nonché del procuratore costituito, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del relativo decreto.

    La sottoscrizione dell'istanza da parte sia del difensore sia personalmente della parte serve a rendere esplicita la persistenza dell'interesse alla decisione. Nel caso concreto, tale finalità è stata ritenuta raggiunta dall'opposizione al decreto di perenzione, sottoscritta e accompagnata dal mandato conferito dagli eredi.

  • art. 2697 cod. civ.

    colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede

    Chi agisce o resiste nella qualità di erede deve provare i fatti costitutivi della propria legittimazione; nel caso concreto, la denuncia di successione è stata ritenuta idonea a dimostrare la qualità di eredi.

  • regole tecniche del Processo Amministrativo Telematico

    pienamente operative soltanto dal 1° luglio 2016

    Prima della piena operatività del PAT non poteva automaticamente imputarsi alla parte la mancata ricezione di comunicazioni telematiche inviate a un indirizzo PEC errato o inesistente, soprattutto in assenza di prova che l'indirizzo fosse stato indicato dal difensore.

Massime di principio

  • Il decreto di perenzione ultraquinquennale non può ritenersi validamente comunicato quando nel fascicolo non risultino né la prova della spedizione e ricezione della comunicazione secondo i mezzi allora vigenti né una valida comunicazione telematica, essendo l'invio effettuato a un indirizzo PEC inesistente o errato.
  • La tempestività dell'opposizione al decreto di perenzione va valutata in relazione alla conoscenza effettiva dell'atto, quando l'amministrazione della giustizia non dimostri una precedente regolare comunicazione alla parte o al difensore costituito.
  • Prima della piena operatività del Processo Amministrativo Telematico, l'erronea o mancata comunicazione telematica di un atto processuale non può essere imputata alla parte in assenza di prova che l'indirizzo PEC errato sia stato fornito dal suo difensore.
  • L'opposizione al decreto di perenzione, notificata alle controparti e sottoscritta dalla parte o accompagnata da mandato esplicito, può integrare la manifestazione inequivoca della volontà di proseguire il giudizio richiesta dalla disciplina della perenzione ultraquinquennale.
  • Chi si costituisce o agisce in giudizio nella qualità di erede deve provare il decesso del titolare originario e la propria qualità successoria; tale prova è necessaria per dimostrare la legittimazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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