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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36846/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, cittadini ucraini, erano stati dichiarati responsabili del possesso di documenti di identificazione falsi, accertato il 6 agosto 2018. Il Tribunale di Benevento, all’esito del giudizio ordinario, li aveva condannati ciascuno a un anno e quattro mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche e concedendo la sospensione condizionale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12 settembre 2025, aveva concesso a uno degli imputati anche il beneficio della non menzione e confermato nel resto la decisione. Il primo imputato ha dedotto: 1) la nullità della citazione per il giudizio d’appello, notificata al suo difensore di fiducia anziché al difensore presso il quale aveva eletto domicilio, lamentando violazione delle norme sulle notificazioni e sul diritto di difesa; 2) l’insufficiente prova che la carta d’identità polacca contraffatta fosse valida per l’espatrio, l’inidoneità degli accertamenti tecnici a provarlo e la scarsa offensività del fatto e carenza di dolo, anche perché il documento era custodito insieme a passaporti genuini; 3) l’ingiustificato diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando la modesta offensività, la limitata intensità del dolo, l’incensuratezza e la presumibile finalità lavorativa. Il secondo imputato ha dedotto: 1) l’insufficienza della prova della validità per l’espatrio e dell’attribuibilità a lui della carta d’identità, la presenza di passaporti autentici, la sua recente permanenza in Italia e la mancata conoscenza della lingua, elementi che a suo avviso escludevano il dolo; 2) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, per le modalità della condotta, la limitata offensività, l’incensuratezza e la presunta finalità lavorativa. Entrambi hanno insistito sui rispettivi ricorsi con memorie. Il Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il motivo del primo imputato sulla notificazione è stato dichiarato inammissibile: non era stato allegato nel ricorso un pregiudizio concreto alla conoscenza dell’atto o all’esercizio del diritto di difesa; l’affermazione generica formulata soltanto nella memoria di replica non ha colmato la carenza originaria. Le censure di entrambi sull’elemento oggettivo sono state respinte: le carte d’identità rilasciate da Stati dell’Unione europea sono, in via ordinaria, idonee all’espatrio, salvo specifiche clausole limitative, la cui ricorrenza non era stata allegata; le sentenze di merito avevano inoltre dato atto della validità per l’espatrio. La consulenza limitata alla genuinità non dimostrava una limitazione, e la detenzione di passaporti autentici era circostanza esterna e accidentale rispetto al reato. Il possesso del documento falso valido per l’espatrio integra il reato indipendentemente dall’uso; la capacità decettiva risultava confermata dalla necessità di accertamenti tecnici. Le doglianze sul dolo sono state dichiarate inammissibili, oltre che manifestamente infondate: quella del secondo imputato era nuova in cassazione e quella del primo era generica e non si confrontava con la motivazione di merito; l’esibizione di documenti recanti dati identificativi difformi da quelli reali consentiva di ritenere sussistente il dolo generico. La censura sulla particolare tenuità proposta dal secondo imputato è stata dichiarata inammissibile perché nuova; quella del primo è stata respinta, poiché i giudici di merito avevano valutato la qualità della contraffazione, l’esibizione dei documenti per eludere i controlli e il loro impiego per conseguire un documento italiano e stabilizzare la permanenza nell’area dell’Unione. La Corte ha infine escluso la prescrizione: per il reato commesso il 6 agosto 2018 si applicava il regime dell’art. 159 c.p. introdotto dalla riforma Orlando e il relativo periodo di sospensione non era decorso.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    configura il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché si tratta di titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali.

    Il possesso di una carta d’identità contraffatta integra il reato quando il documento sia astrattamente valido per l’espatrio; la validità discende dalla disciplina applicabile ai documenti rilasciati da uno Stato dell’Unione, salvo che risultino clausole espresse che la escludano.

  • art. 192 c.p.p.

    Dalle conformi sentenze di merito risulta, poi, che i due documenti contraffatti erano stati esibiti dagli imputati nel corso della perquisizione, senza che al riguardo sia compiutamente emerso alcun travisamento della prova.

    Le censure sulla valutazione della prova non possono condurre a una diversa ricostruzione in assenza di un travisamento effettivamente emerso; nel caso concreto, gli elementi valorizzati dai giudici di merito sorreggevano la conclusione sulla consapevolezza degli imputati.

  • art. 4, primo comma, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30

    Nel nostro ordinamento, il d.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della predetta direttiva, prevede all'art. 4, primo comma, che il diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea è subordinato al possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro,

    Il diritto di circolazione nell’Unione europea presuppone il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato che lo rilascia.

  • art. 5, primo comma, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30

    e, correlativamente, l'art. 5, primo comma, quanto al diritto di ingresso nel nostro territorio, che il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, è ammesso nel territorio nazionale.

    Il cittadino dell’Unione munito di documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato membro è ammesso nel territorio nazionale.

  • art. 49 c.p.

    È stato chiarito che «(i)ntegra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso; pertanto, la valutazione della sua idoneità a offendere il bene tutelato, ai fini dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve essere effettuata senza considerare le ulteriori circostanze del fatto»

    L’idoneità offensiva del possesso del documento falso va valutata considerando la capacità del documento di ledere il bene tutelato, senza attribuire rilievo a circostanze ulteriori ed estranee alla condotta tipica, come il possesso contestuale di passaporti autentici.

  • art. 131-bis c.p.

    ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e concreta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. La valutazione negativa anche di uno solo dei criteri rilevanti può giustificare il diniego, mentre il riconoscimento richiede un esito complessivamente favorevole.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo

    I criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. orientano la valutazione concreta della particolare tenuità, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo.

  • art. 159 c.p.

    Al reato in oggetto, avuto riguardo all’enunciato momento della sua consumazione, risulta applicabile il testo dell’art. 159 cod. pen. come risultante dalla cd. Riforma Orlando.

    Ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla riforma Orlando si applica il testo dell’art. 159 c.p. allora vigente; nel caso concreto il regime di sospensione previsto escludeva il maturare della prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    I reati in contestazione, accertati in data 6 agosto 2018, non risultano prescritti.

    La Corte ha escluso l’estinzione per prescrizione dei reati alla luce della data di commissione e della disciplina applicabile, comprensiva dei periodi di sospensione.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione per il giudizio d’appello presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto non rende ammissibile la censura di nullità in cassazione se il ricorrente non allega nel ricorso uno specifico e concreto pregiudizio alla conoscenza dell’atto o all’esercizio del diritto di difesa. Una deduzione generica proposta soltanto con memoria non sana la carenza originaria.
  • Il documento d’identità rilasciato da uno Stato dell’Unione europea è, in base alla disciplina applicabile, normalmente idoneo all’espatrio; l’esclusione di tale efficacia richiede una clausola limitativa espressa. Chi deduce l’esistenza della limitazione deve allegarla, e la sola mancata verifica della clausola nell’accertamento tecnico non prova che essa fosse apposta.
  • Il possesso di un documento d’identificazione falso valido per l’espatrio integra il reato di cui all’art. 497-bis c.p. indipendentemente dall’uso del documento. L’offensività va valutata in relazione alla capacità decettiva del documento, non alla presenza di ulteriori circostanze accidentali come il possesso contestuale di documenti autentici.
  • La consapevolezza richiesta per il dolo generico può essere desunta, con motivazione non illogica, dall’esibizione di documenti falsi recanti dati identificativi personali difformi da quelli reali.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Per negare la causa di non punibilità può essere sufficiente la valutazione negativa di uno dei criteri rilevanti, purché la motivazione si riferisca alle forme concrete del comportamento e non a formule di stile.
  • La valutazione della particolare tenuità deve considerare anche il contesto e l’impatto concreto della condotta sul bene protetto; la finalità lavorativa o l’incensuratezza possono attenuare alcuni profili, ma non impongono il riconoscimento della causa di non punibilità se le modalità e gli effetti del fatto depongono in senso contrario.
  • Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; la verifica del decorso del termine deve quindi includere i periodi di sospensione previsti da tale regime.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

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