Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36574/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palmeri ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione n. 36810/2021 sostenendo un errore di fatto nella lettura e nella valutazione del "giornale di fondo" acquisito ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Il ricorrente sosteneva che dalle risultanze contabili risultassero solo operazioni di prelevamento dalla raccolta del risparmio postale (quindi non versamenti di somme ricevute in veste pubblicistica) e che la Corte avesse invece ritenuto, erroneamente, che gran parte delle operazioni fossero versamenti collegabili alla gestione del risparmio postale; da ciò sarebbe conseguita la qualificazione del fatto come peculato anziché come appropriazione indebita, errore che, secondo Palmeri, sarebbe decisivo e avrebbe comportato annullamento senza rinvio per difetto di procedibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errore dedotto non costituisca un errore di fatto nel senso dell'art. 625-bis c.p.p., ma piuttosto un errore di natura valutativa/di qualificazione giuridica. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che l'errore di fatto ammesso dall'art. 625-bis è un errore percettivo dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti della causa che abbia avuto effetto decisivo; sono invece esclusi dal rimedio gli errori di valutazione o di diritto. Nella specie la Seconda Sezione aveva congruamente ritenuto che molte operazioni della giornata fossero connesse ad attivita' di raccolta/gestione del risparmio postale e che l'appropriazione, avvenuta a fine giornata, riguardasse somme di cui parte derivava dall'attivita' pubblicistica; dunque non si era in presenza di una svista percettiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: ammesso per errori percettivi/di lettura degli atti della Cassazione che abbiano avuto carattere decisivo; non copre errori di valutazione o di diritto.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di documenti e l'esame di testi d'ufficio in sede di giudizio di rinvio; il cosiddetto 'giornale di fondo' è stato acquisito ai sensi di questa norma nel procedimento d'appello.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Stabilisce che nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione; la Corte ha però precisato che la loro sintesi non implica automaticamente che argomenti non riprodotti siano stati non letti.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi e materiali nella lettura degli atti della Cassazione (svista o equivoco) che siano decisivi per la decisione; non è il mezzo per contestare valutazioni di merito o qualificazioni giuridiche.
  • Quando si contesta la lettura di un documento contabile (es. giornale di fondo) occorre provare in modo chiaro e diretto che la Corte ha commesso una svista nella percezione delle risultanze (es. trascrizione palesemente errata, omissione dovuta a mancata lettura) e che senza tale svista la decisione sarebbe stata inevitabilmente diversa.
  • Le questioni relative alla qualificazione tra peculato e appropriazione indebita richiedono dimostrazione puntuale della natura pubblicistica dell'operazione (versamento/gestione del risparmio postale) e del ruolo concreto dell'imputato; se le somme in cassa risultano in parte riconducibili all'attivita' pubblicistica, la ricostruzione in termini di peculato può essere ritenuta fondata anche se singole righe contabili siano interpretabili.
  • Se il problema è principalmente di valutazione probatoria o di qualificazione giuridica, la via corretta sono i mezzi ordinari di impugnazione; il rimedio straordinario per errore di fatto non sostituisce il sindacato motivazionale e di valutazione della Corte.
  • In fase difensiva, per evitare l'inammissibilità, conviene: a) documentare con evidenza la sussistenza di un'effettiva svista percettiva nella decisione impugnata; b) indicare esplicitamente il rapporto di causalità tra la presunta svista e la diversa decisione che si sarebbe adottata; c) conservare e produrre copie chiare e confrontabili dei documenti contabili contestati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.