Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16076/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

Un medico chirurgo, specializzato in otorinolaringoiatria nel 1984 dopo aver frequentato la scuola di specializzazione presso l'Università di Napoli, aveva chiesto il risarcimento del danno per non avere percepito alcuna remunerazione durante il corso, deducendo la violazione delle direttive comunitarie sulla remunerazione adeguata dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva ritenuto carente la legittimazione passiva dei Ministeri e dell'Università e aveva rigettato la domanda, anche per prescrizione; la Corte d'appello aveva invece condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento di una somma parametrata all'indennizzo previsto dall'art. 11 l. n. 370/1999, limitatamente agli anni accademici 1983 e 1984, reputando applicabile il diritto al compenso. Le Amministrazioni ricorrevano per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della direttiva 82/76/CEE e sostenendo che il diritto all'indennizzo spettasse solo ai medici iscritti dopo il 29 gennaio 1982 o comunque dal 1° gennaio 1983, richiamando una lettura restrittiva della giurisprudenza euro-unitaria e di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, perché la decisione della Corte d'appello era conforme al principio poi consolidato dalle Sezioni Unite dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea: anche i medici iscritti prima del 1982 hanno diritto al risarcimento per il mancato recepimento della direttiva 82/76/CEE, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, sempre che la specializzazione rientri tra quelle comuni indicate dalla normativa europea. La Corte ha compensato integralmente le spese per il precedente contrasto giurisprudenziale e ha escluso il contributo unificato aggiuntivo per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 332 c.p.c.

    in presenza di litisconsorti facoltativi non notificati, l'impugnazione non richiede ordine di integrazione del contraddittorio quando per costoro sia ormai preclusa l'impugnazione.

  • artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE

    la direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia, impone la remunerazione adeguata anche per corsi iniziati prima del 1982 e proseguiti oltre il 1° gennaio 1983, ma limitatamente al periodo successivo a tale data.

  • art. 11 della legge n. 370 del 1999

    funge da parametro legale dell'indennizzo dovuto ai medici specializzandi per gli anni accademici indicati dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato esentate mediante prenotazione a debito.

  • art. 189, comma 3, TUE

    richiamato nel rinvio pregiudiziale formulato dalle Sezioni Unite per chiarire la portata dell'obbligo di remunerazione.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie, il diritto alla remunerazione o al risarcimento può spettare anche a chi ha iniziato il corso di specializzazione prima della scadenza del termine di trasposizione, purché la formazione sia ancora in corso alla data in cui l'obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto e la direttiva sia applicabile alla specializzazione interessata.
  • Il risarcimento va commisurato non all'intera durata del corso, ma solo alla frazione temporale successiva alla scadenza del termine di recepimento della direttiva, poiché solo da quel momento si configura l'inadempimento dello Stato.
  • Quando la giurisprudenza interna è stata oscillante e la soluzione definitiva è sopravvenuta solo a seguito di chiarimento della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese.
  • Per i litisconsorti facoltativi non evocati in impugnazione, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio se il loro potere di impugnare è ormai precluso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.