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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17948/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti commesso in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. e art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. In cassazione ha dedotto un unico motivo, prospettando erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto per cui è stato giudicato e altri fatti già oggetto di precedenti sentenze irrevocabili. La censura, tuttavia, non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che aveva già escluso la sussistenza dei presupposti per la continuazione, ma si limitava a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello e disattese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era deducibile in sede di legittimità: si trattava di una mera reiterazione delle censure già esposte in appello, senza un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come base della contestazione per il vincolo della continuazione tra più fatti di reato

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto in materia di stupefacenti

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    l'inosservanza dei requisiti di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con specifico confronto con la motivazione della sentenza di merito; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo generico illogicità o carenza di motivazione senza censurare puntualmente gli argomenti posti a base della decisione impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati e il nuovo fatto deve essere sorretta da motivi specifici e confrontarsi con le ragioni con cui il giudice di merito ha escluso i presupposti del vincolo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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