Cassazione Penale, Ordinanza n. 17948/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi nove di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti commesso in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. e art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. In cassazione ha dedotto un unico motivo, prospettando erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto per cui è stato giudicato e altri fatti già oggetto di precedenti sentenze irrevocabili. La censura, tuttavia, non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che aveva già escluso la sussistenza dei presupposti per la continuazione, ma si limitava a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello e disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non era deducibile in sede di legittimità: si trattava di una mera reiterazione delle censure già esposte in appello, senza un confronto puntuale e critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione per il vincolo della continuazione tra più fatti di reato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto in materia di stupefacenti
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità
l'inosservanza dei requisiti di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con specifico confronto con la motivazione della sentenza di merito; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo generico illogicità o carenza di motivazione senza censurare puntualmente gli argomenti posti a base della decisione impugnata.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati e il nuovo fatto deve essere sorretta da motivi specifici e confrontarsi con le ragioni con cui il giudice di merito ha escluso i presupposti del vincolo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →