Sentenza del 30/01/2024 n. 2783 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo all’affitto di un ramo d’azienda, al quale l’Ufficio aveva applicato il regime previsto per la locazione di fabbricati dall’art. 35, comma 10-quater, del d.l. n. 223/2006. La CTR del Lazio aveva confermato la decisione della CTP di Roma, ritenendo che il valore dei fabbricati superasse il 50% del valore complessivo dell’azienda e che i locali fossero stati messi a disposizione dell’affittuaria e considerati nella determinazione del canone. Con cinque motivi le società hanno contestato, tra l’altro, l’applicazione della disciplina, la valutazione e la motivazione dell’avviso, il mancato riconoscimento degli effetti della sentenza favorevole al notaio rogante e l’omessa riunione dei ricorsi dei coobbligati. La Cassazione ha deciso in via assorbente il motivo sul giudicato favorevole al notaio: l’accertamento riguardava un elemento oggettivo comune ai coobbligati, non una ragione personale del notaio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul quarto motivo, cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso delle contribuenti contro l’avviso di liquidazione. Ha riconosciuto che le società, coobbligate in solido per l’imposta di registro, potevano opporre all’Agenzia gli effetti della sentenza irrevocabile favorevole al notaio, poiché questa aveva escluso la pretesa impositiva per ragioni oggettive comuni: l’Ufficio non aveva dimostrato i fatti costitutivi del credito e non poteva assumere il valore dell’immobile, appartenente a terzi, come elemento per tassare l’affitto del ramo d’azienda. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati, essendo il quarto assorbente e non essendo necessarie ulteriori verifiche in fatto. Spese dei gradi di merito compensate; Agenzia condannata a rifondere le spese di cassazione, liquidate in 2.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 1306, secondo comma, codice civile
in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa.
Il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio può invocare contro il creditore il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, se la decisione si fonda su ragioni oggettive comuni e non su circostanze personali del soggetto che l’ha ottenuta. L’estensione non opera se il coobbligato che la invoca è già vincolato da un proprio giudicato contrario.
Art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In ambito di solidarietà tributaria - qual è quella sussistente, ai fini dell'imposta di registro, ex art.57 d.P.R. 131/86
La norma individua la solidarietà rilevante per l’imposta di registro; in tale contesto il coobbligato può avvalersi della regola dell’art. 1306, secondo comma, c.c., opponendo all’Amministrazione il giudicato favorevole ottenuto da un altro obbligato, nei limiti precisati dalla sentenza.
Art. 384 codice di procedura civile
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 cod. proc. civ., mediante accoglimento del ricorso introduttivo delle società.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e non restano questioni controverse da decidere, la Corte può pronunciare direttamente nel merito, come ha fatto accogliendo l’originario ricorso delle contribuenti.
Massime di principio
- In una controversia tributaria con più coobbligati solidali, un soggetto che non ha partecipato al giudizio concluso con una decisione favorevole può invocare quel giudicato contro l’Amministrazione se la decisione riguarda elementi oggettivi comuni alla pretesa tributaria.
- L’estensione del giudicato favorevole non è automatica: è esclusa se la decisione si fonda su ragioni personali del coobbligato vittorioso oppure se, nei confronti del soggetto che invoca l’estensione, si è già formato un giudicato contrario.
- Nel caso concreto, la decisione favorevole al notaio era applicabile alle società perché riguardava la medesima pretesa e contestazione: l’insufficienza della prova dei presupposti del credito e l’impossibilità di valorizzare, ai fini dell’imposta sull’affitto d’azienda, un immobile di proprietà di terzi.
- Se il motivo fondato sul giudicato è assorbente e la controversia può essere risolta senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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