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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17789/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso di maggiori imposte Ires relative agli anni 2010, 2011 e 2012. La pretesa di rimborso riguardava la detassazione dell'investimento ambientale prevista dall'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, riferita a tre impianti fotovoltaici, ritenuta cumulabile con le tariffe incentivanti del cd. Secondo conto energia, purché il cumulo non superasse il 20% dell'investimento complessivo. L'Amministrazione aveva riconosciuto solo parzialmente il diritto al rimborso, contestandone la quantificazione e sostenendo che il limite del 20% dovesse essere riferito al valore dell'investimento e non al risparmio fiscale. In cassazione la contribuente deduceva violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dell'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e dell'art. 9, comma 1, D.M. 19 febbraio 2007, sostenendo: (a) che il divieto di cumulo non si applicasse nella specie, consentendo il pieno godimento di altri incentivi pubblici; (b) che, ai fini del rispetto del limite del 20%, il parametro corretto fosse il risparmio fiscale e non l'investimento ambientale agevolato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo profilo di censura, perché non risultava dedotto nei gradi di merito ed era comunque estraneo all'oggetto della domanda di rimborso; ha poi ritenuto infondato il secondo profilo, affermando che la disciplina richiamata consente il cumulo tra agevolazione fiscale e tariffe incentivanti solo nei limiti del 20% del costo dell'investimento, sicché il parametro da considerare è l'importo dell'investimento ambientale agevolato e non il successivo risparmio fiscale. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico della legge; la Corte ha ritenuto che dal testo della disciplina speciale si ricavi il limite del 20% riferito all'investimento, non al risparmio fiscale.

  • art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388

    Norma istitutiva della cd. Tremonti ambiente; applicabile alla detassazione dell'investimento ambientale, il cui ammontare rileva ai fini del calcolo del cumulo con altri incentivi.

  • art. 9, comma 1, D.M. 19 febbraio 2007

    Richiamato quale disciplina delle tariffe incentivanti del Secondo conto energia; la Corte, in combinazione con la normativa successiva, ha ritenuto ammissibile il cumulo nei limiti del 20% del costo dell'investimento.

  • art. 19 D.M. 5 luglio 2012

    La Corte ha valorizzato la previsione espressa di cumulabilità tra agevolazione fiscale e tariffe incentivanti entro il limite del 20% del costo dell'investimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale consente il cumulo tra un'agevolazione fiscale e altri incentivi pubblici, il limite percentuale va verificato sul costo o valore dell'investimento agevolato, se il dato normativo lo indica espressamente, e non sul solo beneficio fiscale derivante dalla detassazione.
  • Una censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se introduce una questione non trattata nei gradi di merito e, inoltre, esula dall'oggetto della domanda originaria.
  • Nel giudizio di legittimità la corretta interpretazione della norma agevolativa deve essere ancorata al dato letterale e alla struttura del meccanismo di beneficio, distinguendo tra base agevolata e effetto fiscale conseguente.
  • Se la parte ricorrente contesta la quantificazione del beneficio ma la norma collega il limite al costo dell'investimento, il parametro di calcolo corretto è quello stabilito dalla disposizione agevolativa e non una grandezza economica diversa ricavata indirettamente.

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