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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22614/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'art. 384 c.p. non poteva essere invocato perché l'autrice della presunta falsa testimonianza era persona offesa e quindi obbligata a deporre ai sensi dell'art. 199 c.p.p. Ha annullato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari per errore di diritto e ha disposto il rinvio degli atti al giudice emittente per il prosieguo del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di falsa testimonianza, ritenendo applicabile la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384 c.p. in ragione della parentela tra la testimone e l'imputata (madre e figlia). Il Procuratore ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 199 c.p.p., i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre salvo che siano persone offese dal reato (o abbiano denunciato/querelato); nel caso in esame la Gallucci era persona offesa dal reato (violenza privata commessa dalla figlia nei suoi confronti) e pertanto era obbligata a deporre e a dire la verità, rendendo applicabile il reato di falsa testimonianza.

Norme richiamate

  • art. 384 cod. pen.

    La norma esclude la punibilità per falsa testimonianza quando l'autore non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi. La Corte ha ritenuto che tale causa non si applicasse perché la testimone era obbligata a deporre in quanto persona offesa.

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Stabilisce che i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre e devono essere avvertiti di tale facoltà, ma diventano obbligati se hanno sporto denuncia/querela o se sono persone offese dal reato. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la qualità di persona offesa elimina l'esenzione dall'obbligo testimoniale.

  • art. 307, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato per qualificare la relazione di parentela (madre-figlia) come prossimo congiunto; utilizzato dalla Corte per contestualizzare l'applicazione dell'art. 199 c.p.p.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384 c.p. non opera quando l'autore della presunta falsa testimonianza è obbligato a deporre: occorre verificare se sussistono situazioni (es. qualità di persona offesa o aver denunciato) che impongono l'obbligo.
  • I prossimi congiunti dell'imputato sono in linea di principio da avvertire della facoltà di astenersi, ma se risultano persone offese o hanno presentato querela/denuncia perdono l'esenzione e devono rispondere secondo verità.
  • Il giudice che dichiara l'inesistenza della punibilità per falsa testimonianza deve motivare attentamente la presenza dei presupposti di applicazione dell'art. 384 c.p., valutando lo status di persona offesa e l'eventuale obbligo testimoniale derivante dall'art. 199 c.p.p.
  • In presenza di un errore di diritto nell'applicazione delle norme sulla obbligatorietà della testimonianza e sull'esclusione della punibilità, la decisione può essere annullata con rinvio per il prosieguo del giudizio.
  • Per evitare annullamenti, l'ufficio giudicante deve accertare e dichiarare esplicitamente se il teste era obbligato a deporre (per es. per essere persona offesa) o se gli era stato correttamente riconosciuto il diritto di astenersi.

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