Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22350/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento di una servitù di passaggio e, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva. La Corte d'appello, in sede di opposizione al decreto monitorio, aveva riconosciuto solo una parte dell'indennizzo, escludendo il periodo successivo al 6 ottobre 2015 nel giudizio di gravame perché riteneva non provato che i rinvii fossero d'ufficio e perché mancavano, a suo dire, i verbali di alcune udienze. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare documenti già prodotti e decisivi, dai quali risultava che l'udienza del 6 ottobre 2015 non si era celebrata per rinvio d'ufficio disposto con decreto presidenziale e che anche il verbale del 29 gennaio 2013 attestava un rinvio d'ufficio; perciò il periodo di durata irragionevole del giudizio d'appello doveva essere computato in misura maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che la Corte d'appello aveva trascurato documenti decisivi già in atti, relativi ai rinvii d'ufficio delle udienze del 29 gennaio 2013 e del 6 ottobre 2015 nel giudizio presupposto, e che tale omissione era censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché si trattava non di errore revocatorio, ma di omesso esame di fatti/documenti oggetto di discussione tra le parti. Conseguentemente ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, perché ridetermini l'indennizzo tenendo conto dei rinvii d'ufficio documentati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto.

  • art. 3 L. n. 89/2001

    viene richiamato quale base normativa del ricorso introduttivo per equa riparazione.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    disciplina l'opposizione avverso il decreto emesso nella fase monitoria del procedimento Pinto.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    invocato dal ricorrente; la Corte richiama la disciplina dell'indennizzo per la durata irragionevole del processo.

  • art. 6 CEDU

    parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    consente la deduzione in cassazione della violazione di legge e dell'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo usa per distinguere l'errore revocatorio dall'omesso esame censurabile in cassazione: l'errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà su fatto non controverso.

  • art. 309 c.p.c.

    richiamato per l'estinzione del giudizio di appello a seguito della mancata comparizione delle parti alle udienze.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardiva la memoria depositata dal ricorrente oltre il termine previsto.

  • art. 89/2001

    in combinato con le disposizioni richiamate, regola il procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il giudice deve considerare tutti i periodi di ritardo processuale documentati e imputabili all'apparato giudiziario; non può escludere rinvii disposti d'ufficio solo perché una parte non abbia prodotto documentazione ulteriore se dagli atti già acquisiti risulta la loro esistenza.
  • L'omesso esame di documenti decisivi, già ritualmente prodotti e specificamente discussi tra le parti, integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., quando la diversa valutazione di tali documenti avrebbe potuto condurre a un diverso computo della durata irragionevole.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice affermi o neghi l'esistenza di un fatto non controverso per una mera svista percettiva; se invece il fatto o il documento è stato oggetto di discussione, la censura va dedotta con ricorso per cassazione e non con revocazione.
  • Ai fini dell'equa riparazione, la durata del processo presupposto deve essere verificata con riferimento allo svolgimento effettivo del giudizio e ai rinvii d'ufficio risultanti dagli atti, senza imputare alla parte periodi che, per come documentati, dipendono dall'organizzazione dell'ufficio giudiziario.
  • Nel giudizio di legittimità, la memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale è tardiva e non può essere considerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.