Cassazione Civile, Sentenza n. 36683/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativi alla riqualificazione di una compravendita (30.6.2009), contestando il maggior valore accertato. Dopo il rigetto in primo grado, i contribuenti proposero appello eccependo la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza e del dispositivo della sentenza di primo grado; la Commissione Tributaria Regionale dichiarò l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che la comunicazione della sentenza fosse stata effettuata mediante raccomandate restituite al mittente per "compiuta giacenza". I ricorrenti lamentavano la mancanza di prova dell'effettivo rilascio degli avvisi di giacenza e della notifica, nonché l'omessa valutazione da parte del giudice d'appello di tali profili decisivi per la decorrenza dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia verificato la prova imprescindibile del perfezionamento definitivo della notifica per posta (la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD che attesti il deposito in ufficio postale) e non abbia valutato se fosse stata comunicata alle parti la fissazione dell'udienza di trattazione, omessa comunicazione che può determinare la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa. Per tali ragioni la sentenza della Commissione Regionale è stata cassata e la causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame; la Corte ha disposto altresì che il giudice di rinvio provveda alla liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 31, art. 33, art. 37 comma 2, art. 38
Norme sul processo tributario: l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato alle parti costituite (art.31/33) e la mancata comunicazione rileva come lesione del diritto di difesa; la verifica della comunicazione del dispositivo della sentenza rientra negli accertamenti di merito ai fini dei termini di impugnazione.
Regole sulle notificazioni postali: in caso di temporanea assenza l'operatore postale deve dare notizia con avviso in busta e la notificazione per posta si perfeziona dopo 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, ma tale perfezionamento è provvisorio e richiede la prova giudiziale dell'avvenuto deposito (CAD) per divenire definitivo.
D.P.R. n. 655/1982 (Regolamento postale)
Richiamato dalle parti ma la Corte osserva che, in tema di notificazioni di atti giudiziari, trova applicazione la legge n. 890/1982 piuttosto che le norme del regolamento del sistema postale ordinario.
art. 360 comma 1 nn. 3,4,5
Criteri di censura in cassazione: i ricorrenti hanno contestato violazione di norme sulle notificazioni e omissione di esame di fatti decisivi; la Corte ricorda che l'errata intitolazione del motivo non impedisce la riqualificazione del vizio, purché il tipo di vizio sia chiaramente individuabile.
Massime di principio
- In caso di notifica per posta senza ufficiale giudiziario, il perfezionamento dopo 10 giorni dall'avviso di giacenza è un effetto provvisorio: la prova giudiziale del deposito presso l'ufficio postale (avviso di ricevimento della CAD) è necessaria per trasformarlo in perfezionamento definitivo.
- Se la parte denuncia la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, il giudice deve accertare e motivare espressamente tale circostanza: l'omessa comunicazione può determinare la nullità dell'udienza e della decisione per violazione del diritto di difesa.
- La semplice annotazione di "compiuta giacenza" sugli atti o la produzione della raccomandata resa al mittente non sostituiscono la prova dell'avviso di giacenza rilasciato al destinatario e dell'effettiva messa a conoscenza dello stesso; il giudice deve verificare la documentazione probatoria specifica.
- Un vizio di omessa pronuncia va prospettato e può essere riqualificato in cassazione anche se il motivo è intitolato in modo non perfetto, purché il tipo di vizio sia chiaramente identificabile dal contenuto della doglianza.
- In controversie tributarie, in presenza di dubbi sulla regolarità delle notifiche che influiscono sui termini di impugnazione, il giudice d'appello non può dichiarare l'inammissibilità per tardività senza aver accertato correttamente la regolarità delle comunicazioni.
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