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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La sentenza di merito aveva accolto l'appello del Ministero della giustizia e rigettato il ricorso originario del contribuente avverso un invito al pagamento per integrazione del contributo unificato pari a 49 euro, emesso in relazione a un giudizio di opposizione a liquidazione di compensi professionali. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione Equitalia Giustizia ha annullato in autotutela la pretesa con provvedimento del 3 maggio 2024; il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del processo e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela della pretesa tributaria e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità seguano la soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero della giustizia, oltre agli intimati in solido, al pagamento delle spese di cassazione; le spese dei gradi di merito sono state interamente compensate. La liquidazione è stata contenuta in prossimità del minimo, in ragione dell'esiguo importo contestato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002

    "natura contenziosa su diritti soggettivi del procedimento d'origine"

    La Corte richiama la norma per affermare che il procedimento originario aveva natura contenziosa su diritti soggettivi e che, essendo stato trattato nelle forme previste per il procedimento sommario, era ammesso al dimezzamento del contributo unificato.

  • artt. 702 ss. c.p.c.

    "trattazione di questo (ammessa ex lege al dimezzamento del contributo) nelle forme di cui agli artt. 702 segg cod.proc.civ."

    Il richiamo serve a qualificare il rito originario come procedimento trattato nelle forme del rito sommario di cognizione, rilevante ai fini della disciplina del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela della pretesa impugnata, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del processo.
  • Quando l'annullamento della pretesa sopravviene dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte che avrebbe verosimilmente perso se il merito fosse stato deciso.
  • Nei giudizi relativi al contributo unificato, la qualificazione del procedimento originario e la sua trattazione secondo il rito sommario rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina sul dimezzamento del contributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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