Cassazione Penale, Ordinanza n. 29924/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, irrogando la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 69 c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente operato il bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata in termini di equivalenza, anziché di prevalenza delle attenuanti. In sostanza, la censura riguardava solo il trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione tra circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha affermato che, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, il giudice di merito non è tenuto a spiegare specificamente le ragioni della scelta dell'equivalenza invece della prevalenza, salvo che la parte abbia formulato una specifica richiesta supportata da circostanze di fatto. Ha inoltre ribadito che tale giudizio, essendo discrezionale, è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità o motivazione insufficiente. Nel caso concreto, la motivazione della corte territoriale, fondata su plurimi arresti e precedenti penali, due dei quali specifici, sulla conseguente capacità a delinquere e sulla pericolosità dell'imputato, è stata ritenuta congrua e non illogica. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti.
Disciplina il bilanciamento tra circostanze eterogenee; la Corte ribadisce che la scelta tra equivalenza e prevalenza è espressione di valutazione discrezionale del merito e non richiede una motivazione analitica salvo specifica richiesta di parte.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il presupposto della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, la motivazione del giudice di merito può essere sintetica quando la scelta dell'equivalenza sia giustificata da elementi concreti già emergenti dagli atti, non essendo necessaria un'esplicita confutazione della prevalenza delle attenuanti in assenza di specifica richiesta difensiva.
- La valutazione di equivalenza o prevalenza tra circostanze eterogenee è un apprezzamento tipicamente discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se non è manifestamente illogica, arbitraria o priva di sufficiente motivazione.
- La presenza di precedenti penali, specie se specifici, può essere valorizzata ai fini del giudizio di bilanciamento per desumere maggiore capacità a delinquere e più elevata pericolosità dell'imputato, anche in presenza di elementi favorevoli come la giovane età o la confessione, se il quadro probatorio è ritenuto evidente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29880/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29881/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29882/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29883/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29884/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_penale · 28 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29886/2025 del 28/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →