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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29883/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la definizione del processo con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. preclude la proposizione di censure relative alle questioni rinunciate nell'accordo, anche se rilevabili d'ufficio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., relativa a un episodio di tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorso per cassazione è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge, poiché con il concordato l'interessata aveva rinunciato alle questioni oggetto dell'accordo, in particolare ai profili di responsabilità e colpevolezza. La Corte ha quindi ritenuto che tale scelta processuale producesse effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta una rinuncia alle questioni oggetto dell'accordo e determina un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena preclude la proposizione in cassazione di doglianze relative alle questioni sulle quali l'imputato abbia rinunciato nell'ambito dell'accordo.
  • L'effetto preclusivo del concordato in appello non limita solo il thema decidendum del giudice di secondo grado, ma si estende all'intero successivo svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione investe questioni coperte dalla rinuncia implicita o espressa connessa al concordato, esso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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