Cassazione Penale, Ordinanza n. 29883/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la definizione del processo con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. preclude la proposizione di censure relative alle questioni rinunciate nell'accordo, anche se rilevabili d'ufficio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., relativa a un episodio di tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorso per cassazione è stato ritenuto proposto per motivi non consentiti dalla legge, poiché con il concordato l'interessata aveva rinunciato alle questioni oggetto dell'accordo, in particolare ai profili di responsabilità e colpevolezza. La Corte ha quindi ritenuto che tale scelta processuale producesse effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
Il concordato in appello comporta una rinuncia alle questioni oggetto dell'accordo e determina un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena preclude la proposizione in cassazione di doglianze relative alle questioni sulle quali l'imputato abbia rinunciato nell'ambito dell'accordo.
- L'effetto preclusivo del concordato in appello non limita solo il thema decidendum del giudice di secondo grado, ma si estende all'intero successivo svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione investe questioni coperte dalla rinuncia implicita o espressa connessa al concordato, esso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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