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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29884/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per furto pluriaggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla disciplina del concorso di persone; la Corte ha rilevato che la questione non era stata devoluta con specificità in appello e, quindi, non poteva essere esaminata in cassazione. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 114 c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile perché costituiva una mera reiterazione dei motivi già proposti in appello e disattesi, priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato ribadito che non sono deducibili in cassazione questioni non devolute in appello con la dovuta specificità, salvo i casi rilevabili d'ufficio o non deducibili prima, e che i motivi di ricorso devono contenere una critica argomentata e non una semplice riproposizione di censure già respinte.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La norma è richiamata per escludere la deducibilità in cassazione di questioni non devolute con specificità al giudice di appello, salvo eccezioni per questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 114 c.p.

    È richiamato come disposizione relativa alla circostanza attenuante invocata dalla ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica effettiva e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di motivi già svolti in appello e già respinti integra un motivo non specifico e quindi inammissibile.
  • L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. non può essere utilmente dedotta in cassazione se la censura si limita a reiterare le stesse argomentazioni già esaminate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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