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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29886/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse solo apparente e non specifico, perché costituito da una mera reiterazione di contestazioni di fatto già rigettate in appello. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per furto pluriaggravato e invasione di edifici. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che, nella sostanza, si trattava di censure di merito: le doglianze si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il limite del sindacato di legittimità: non sono ammissibili censure che, pur formalmente denunciate come violazione di legge, mirano in realtà a rivalutare il fatto e a riproporre doglianze di merito già esaminate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre come violazione di legge una critica che, in concreto, solleciti una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già respinte in appello integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di legge, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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