Cassazione Penale, Ordinanza n. 29881/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tentato furto pluriaggravato e aveva rideterminato la pena in senso favorevole rispetto al primo grado. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riducendo la pena, aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto pluriaggravato. Con il primo motivo deduceva la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo censurava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando una pena troppo elevata. La Corte rileva che il primo motivo è smentito dagli atti, poiché le attenuanti generiche erano già state riconosciute, anche in appello, in regime di prevalenza. Quanto al secondo motivo, lo reputa non proponibile in sede di legittimità e comunque infondato, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., come avvenuto nel caso concreto, con adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi e con una già intervenuta riduzione della pena.
Norme richiamate
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla in coerenza con i criteri legali di commisurazione della pena.
La valutazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti deve essere sorretta da motivazione aderente agli elementi del caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare in modo generico l'eccessività della pena quando la determinazione sanzionatoria sia stata effettuata dal giudice di merito nel rispetto dei criteri di legge e con motivazione non apparente.
- Le censure sulla mancata applicazione di circostanze attenuanti generiche sono infondate quando dagli atti risulti che tali circostanze siano state effettivamente riconosciute nei gradi di merito.
- La graduazione della pena, comprensiva della fissazione della pena base e delle variazioni per aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sostituita dal diverso apprezzamento della parte ricorrente in cassazione, salvo motivazione del tutto mancante o illogica.
- Il ricorso è inammissibile quando si fonda su doglianze manifestamente smentite dagli atti o su questioni non deducibili nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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