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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29882/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna per tentato furto pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per tentato furto. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la condotta non fosse idonea a integrare il tentativo punibile e che ricorresse un'ipotesi di reato impossibile. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non era deducibile in sede di legittimità e risultava manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva motivato in modo logicamente corretto sull'affermazione di responsabilità; l'evento non era mancato per inidoneità assoluta dell'azione, ma per una causa estrinseca, cioè il monitoraggio dell'azione furtiva che aveva impedito la consumazione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    È richiamato implicitamente il tema del tentativo punibile, distinto dal reato impossibile; la mancata consumazione dovuta a cause esterne non esclude il tentativo se la condotta era astrattamente idonea.

  • art. 49 c.p.

    La Corte chiarisce che il reato impossibile ricorre solo quando l'azione è assolutamente inidonea per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato; non basta che l'evento non si verifichi per un ostacolo estrinseco.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso è ritenuto non deducibile in sede di legittimità nella parte in cui mira a rivalutare il merito e la motivazione sulla responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta e dipendere da inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato; non è sufficiente che la consumazione sia stata impedita da un fattore esterno intervenuto nella fase esecutiva.
  • Quando la mancata consumazione del reato deriva da una causa estrinseca che ostacola l'azione criminosa, la condotta può integrare il tentativo punibile, se gli atti compiuti erano idonei a realizzare il reato.
  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logica e giuridicamente corretta.
  • La manifesta infondatezza del ricorso può condurre alla sua inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiTentativo

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