Cassazione Penale, Ordinanza n. 40579/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la loro responsabilità per fatti di spaccio di stupefacenti. I ricorrenti contestavano, in via comune, la mancata riqualificazione delle condotte nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare diversamente i dati della vicenda. Deducevano inoltre censure sull'accertamento in fatto e sulla valutazione del compendio probatorio, ma la Corte rileva che tali doglianze erano generiche e ripetitive rispetto all'appello, poiché la Corte territoriale aveva già risposto in modo esaustivo richiamando le intercettazioni e le attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria. Uno dei ricorrenti lamentava anche il trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena in relazione alla gravità dei reati e alla recidiva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generiche le censure sulla mancata applicazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, osservando che la Corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui la valutazione del fatto lieve va compiuta considerando tutti i parametri normativi; nel caso concreto, le modalità delle cessioni e il contesto di una organizzata e continuativa attività di spaccio erano incompatibili con il fatto lieve. Ha inoltre reputato inammissibili le doglianze sulla ricostruzione del fatto e sulla prova, perché dirette solo a sollecitare una nuova valutazione del merito. Anche il motivo aggiuntivo sulla pena è stato ritenuto generico, mancando un confronto effettivo con le argomentazioni del giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'ipotesi di fatto lieve deve essere valutata alla luce congiunta di tutti i parametri previsti dalla norma; se uno degli indici ha valore negativamente assorbente, la diversa qualificazione non può essere riconosciuta.
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; non è sufficiente valorizzare un solo dato favorevole se altri indici risultano incompatibili con la minore offensività.
- Quando le cessioni di stupefacente si collocano nel contesto di un'attività di spaccio organizzata e continuativa, tale contesto può essere di per sé incompatibile con l'applicazione dell'ipotesi lieve.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello, specie se prive di specifico confronto con la motivazione impugnata.
- Le censure sulla determinazione della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in mancanza, sono generiche e non consentono il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano cause di esclusione previste dall'ordinamento.
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