Cassazione Civile, Ordinanza n. 07950/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)
La controversia
Una società contribuente aveva ottenuto, con tre sentenze passate in giudicato, l'annullamento di distinti avvisi di pagamento emessi per presunte omissioni di notifica delle cartelle presupposte. Successivamente aveva promosso giudizi di ottemperanza chiedendo che fosse dichiarata l'inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo, con conseguente sgravio delle somme e rimborso o compensazione di quanto già pagato in esecuzione di un piano di rateizzo nel quale erano confluite anche alcune di quelle partite. La concessionaria della riscossione si era opposta eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'ottemperanza perché proposta avverso sentenze meramente autoesecutive di annullamento, prive di una condanna dell'Amministrazione, oltre che il superamento dei limiti del giudicato e la presenza di crediti non tributari. In cassazione la concessionaria ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità del giudizio di ottemperanza; 2) violazione degli artt. 21, 69 e 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'ottemperanza non fosse esperibile contro sentenze di semplice annullamento e che la CTP avesse esteso illegittimamente gli effetti del giudicato alle cartelle esattoriali sottostanti e a crediti estranei alla giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'eventuale mancata statuizione espressa sulle eccezioni preliminari risultava implicitamente superata dalla decisione di accoglimento e che la censura di omesso esame di un fatto decisivo era inammissibile perché rivolta, in realtà, a questioni giuridiche. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che nel processo tributario il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 è esperibile solo per dare attuazione a sentenze passate in giudicato che contengano specifiche prescrizioni o una condanna dell'Amministrazione, non per eseguire sentenze di mero annullamento di atti impositivi o di riscossione, che sono autoesecutive; in tali casi il contribuente deve seguire il distinto rimedio dell'istanza di rimborso e, se del caso, del silenzio-rifiuto. Ha inoltre rilevato che la CTP aveva ecceduto i limiti del giudicato, estendendo gli effetti dell'annullamento anche alle cartelle esattoriali non oggetto delle sentenze da eseguire. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di ottemperanza. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della società contribuente.
Norme richiamate
La mancata espressa pronuncia non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della pretesa o dell'eccezione incompatibile con la soluzione accolta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata ritenuta non pertinente la denuncia di "omesso esame di un fatto decisivo" formulata come vizio processuale, perché il motivo in realtà investiva questioni giuridiche.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un preciso fatto storico-naturalistico, non questioni o argomentazioni giuridiche.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state violate nella declaratoria di ammissibilità dell'ottemperanza.
È richiamato per evidenziare il meccanismo dei versamenti effettuati in pendenza di giudizio nel contenzioso tributario.
La Corte lo legge sistematicamente come riferito alla sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento di somme dovute.
Il giudizio di ottemperanza è ammesso per far valere l'inerzia dell'amministrazione o la difformità dell'atto eseguito rispetto al giudicato, ma solo nei limiti dell'oggetto del giudicato e, nel caso di rimborsi, quando la sentenza abbia contenuto una statuizione di condanna o specifiche prescrizioni da eseguire.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle condizioni procedurali che, a suo dire, avrebbero dovuto precedere il ricorso in ottemperanza.
La Corte decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato in relazione al rilascio della copia della sentenza in forma esecutiva.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in tema di spese e rilascio di copia esecutiva della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 non è un rimedio generale per ottenere l'effetto restitutorio conseguente a qualunque sentenza favorevole al contribuente: è esperibile solo quando occorra dare attuazione a obblighi specifici scaturenti dal giudicato, in particolare a una condanna dell'Amministrazione o a prescrizioni puntuali da eseguire.
- Le sentenze tributarie di mero annullamento di atti impositivi o della riscossione sono autoesecutive e non richiedono né consentono, di regola, un giudizio di ottemperanza per ottenere il rimborso delle somme eventualmente pagate; per la restituzione occorre seguire il distinto procedimento di rimborso e, se del caso, impugnare il silenzio-rifiuto.
- Il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso: il giudice dell'ottemperanza può chiarire e precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, ma non può attribuire diritti nuovi né estendere gli effetti della decisione oltre l'oggetto della controversia definita dalla sentenza da eseguire.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza esaminare espressamente un'eccezione, risulti logicamente incompatibile con quella eccezione e ne importi il rigetto implicito.
- Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non questioni di diritto, deduzioni difensive o argomentazioni delle parti.
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