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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18916/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva ritenuto penalmente responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 46, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (omissione di misure idonee a prevenire incendi nella trattoria da lui gestita), contestando in particolare la violazione dell'art. 131‑bis c.p. e la totale mancanza di motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiesta in sede di conclusioni. La Corte ha rilevato però che, successivamente alla sentenza impugnata, il reato si è estinto per prescrizione il 2 giugno 2022 (cinque anni dalla commissione), computando altresì 63 giorni di sospensione del corso della prescrizione dovuti all'inattività processuale collegata all'emergenza COVID‑19. Pur osservando che il Tribunale non ha motivato l'accoglimento o il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis, la Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Il termine prescrizionale è maturato il 2 giugno 2022 (cinque anni dalla contravvenzione), con l'aggiunta di 63 giorni di sospensione temporanea del corso della prescrizione dovuti a misure connesse all'emergenza COVID‑19. La Corte ha rilevato altresì che in sede di discussione il difensore aveva richiesto in via subordinata l'assoluzione ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., richiesta non motivatamente affrontata nel provvedimento di merito, ma il giudizio sulla particolare tenuità è rimasto assorbito dall'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    Norma che configura la contravvenzione per omissione di misure idonee a prevenire incendi; il Tribunale aveva ritenuto sussistente tale responsabilità e irrogato la pena pecuniaria.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; deve essere valutata e motivata dal giudice quando tempestivamente invocata dalla difesa; applicabile anche a contravvenzioni nei limiti edittali e quando la pericolosità sociale e le conseguenze del fatto sono marginali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Previsione normativa che ha consentito la trasmissione di richieste scritte da parte del Pubblico Ministero; nel caso il PM ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

  • Norme sulla prescrizione del reato (codice penale e disciplina temporanea per l'emergenza COVID‑19)

    La prescrizione del reato è stata calcolata in cinque anni per la contravvenzione contestata; è stato inoltre computato un periodo di sospensione del corso della prescrizione (63 giorni) connesso all'inattività processuale durante l'emergenza COVID‑19, rilevante per la maturazione dell'estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la difesa invoca l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p., il giudice è tenuto a esprimersi e a motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto della causa di non punibilità; la mancata motivazione è censurabile in sede di impugnazione.
  • Quando, dopo la pronuncia di merito, interviene la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, anche senza entrare nel merito delle questioni sottoposte se l'estinzione assorbe il giudizio.
  • Nel calcolo dei termini prescrizionali vanno considerati eventuali periodi di sospensione legati a norme straordinarie (es. misure connesse all'emergenza COVID‑19); tali sospensioni possono far maturare la prescrizione anche dopo la sentenza di primo grado.
  • Per le contravvenzioni con pene alternative (arresto/ammenda) l'ambito di operatività dell'art. 131‑bis è frequentemente rilevante quando la sanzione concreta è stata limitata alla pena pecuniaria e sussistono condizioni attenuanti della pericolosità sociale.
  • Difesa pratica: formulare espressamente e con precisione la richiesta di non punibilità per particolare tenuità in tutte le fasi processuali e documentare gli elementi che ne giustificano l'applicazione; verificare e calcolare tempestivamente i termini di prescrizione, includendo sospensioni straordinarie.

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