Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08316/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il rigetto della revoca della confisca di prevenzione relativa a due particelle catastali (fgl. 44 p.lla 105, localita Torre Angellara via Generale Clarck intestata a Domenico Lamberti; fgl. 3 p.lla 1388 nel comune di Cava dei Tirreni). Deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione: sostenevano che la particella di Cava dei Tirreni era entrata nel patrimonio del proposto con un atto di divisione del 1975 e non con una compravendita del 1986; che la particella di via Generale Clarck era nella disponibilita della ditta dal 1971 o acquisita nel 1976 e non nel 1991 come ritenuto dal Tribunale; lamentavano omissione di valutazione della consulenza tecnica del geom. Cesaro e di nuova documentazione prodotta; contestavano la violazione del principio di proporzionalita e dell autonomia patrimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze consistessero in una richiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio e in allegazioni di travisamento e omissione di prove senza indicare con precisione dove nel fascicolo si troverebbero gli elementi presumibilmente travisati. Ha confermato che il Tribunale aveva motivato l acquisizione delle particelle mediante atti di compravendita (5 marzo 1991 per la particella di via Generale Clarck; compravendita del 21 maggio 1986 per la particella di Cava dei Tirreni) all interno del periodo rilevante per la pericolosita sociale, e che tali accertamenti non sono stati efficacemente censurati. A seguito dell inammissibilita la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 28

    L'art. 28 rinvia alle forme degli artt. 630 e ss. c.p.p. con riferimento ai rimedi in materia di misure di prevenzione; sul piano processuale questo collegamento implica che il ricorso per cassazione avverso decisioni in materia di confisca di prevenzione segue le regole del codice di procedura penale in materia di impugnazioni, senza restrizioni sui motivi deducibili.

  • codice di procedura penale, artt. 630 e ss.

    Richiamati quale quadro normativo delle impugnazioni cui l'art. 28 del d.lgs. 159/2011 rinvia; servono a definire le modalita formali e sostanziali dell'impugnazione in cassazione per i provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

  • codice di procedura penale, art. 640

    Indica che il ricorso per cassazione contro le decisioni in materia di misure di prevenzione non prevede limitazioni sui motivi deducibili: cioe la possibilita di dedurre diverse censure di diritto e di merito, fatto salvo il requisito di autossufficienza del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese del procedimento e dispone la possibilita di imporre una somma alla Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa nella determinazione o proposizione dell'impugnazione; qui e stata applicata per sanzionare l'inammissibilita dovuta a doglianze generiche e a travisamenti non specificati.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della revoca della confisca di prevenzione non puo limitarsi a chiedere una rivalutazione globale delle prove: occorre indicare con precisione i presunti travisamenti o le omissioni e la collocazione degli atti nel fascicolo processuale.
  • Le doglianze che consistono in una lettura alternativa delle stesse fonti di prova, senza allegare elementi nuovi o senza mostrare dove si sarebbe verificato un errore decisivo, sono in genere inammissibili per mancanza di autossufficienza del ricorso.
  • Contestare la mancata valutazione di consulenze tecniche o documenti richiede di dimostrare che tali atti erano effettivamente prodotti e rilevanti e che il giudice li ha omessi nella motivazione; non e sufficiente l'affermazione generica di omissione.
  • Quando il Tribunale accerta che gli atti di acquisto rientrano nel periodo di interesse ai fini della pericolosita sociale, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tali accertamenti e proporre elementi probatori idonei a smentirli.
  • L'impugnazione temeraria o generica puo comportare non solo la condanna alle spese ma anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.