Cassazione Penale, Ordinanza n. 05345/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo i reati oggetto del giudizio di merito, né una diversa statuizione sul trattamento sanzionatorio rispetto a quella già adottata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: 1) il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 2) il diniego della sospensione condizionale della pena; 3) il diniego della sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze aspecifiche, perché non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato reiterate violazioni dell'obbligo di non allontanarsi dal luogo di detenzione, plurimi precedenti penali e una sostanziale indifferenza dell'imputato verso i precetti penali e le prescrizioni delle misure cui era stato sottoposto.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che la censura è aspecifica se non si confronta con le ragioni ostative individuate dal giudice di merito.
Richiamato implicitamente in relazione alla sospensione condizionale della pena, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato in appello per la presenza di precedenti e per la scarsa capacità dell'imputato di uniformarsi alle prescrizioni.
Richiamato implicitamente in relazione alla sostituzione della pena detentiva; la Corte considera non censurabile in cassazione il diniego motivato con elementi personali e comportamentali ostativi.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre richieste già formulate senza confrontarsi con la motivazione specifica resa dal giudice di merito.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere negato valorizzando elementi sintomatici della non lieve offensività o della negativa personalità dell'imputato, purché tali ragioni siano puntualmente esplicitate.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena e della sostituzione della pena detentiva è legittimo quando il giudice di merito fonda la decisione su precedenti penali, reiterate violazioni di prescrizioni e complessiva inaffidabilità del condannato rispetto al rispetto delle regole.
- In cassazione non è sufficiente contestare in modo generico il mancato accesso a benefici o cause di non punibilità: occorre misurarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause ostative, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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