Cassazione Penale, Sentenza n. 17030/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 81 cod. pen. (continuazione): il ricorrente sosteneva che le varie condotte di ricettazione costituivano l'attuazione di un medesimo disegno criminoso, richiedendo il riconoscimento della continuazione, anche in ragione della contiguità temporale con precedenti sentenze; 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 62-bis, 99 comma 4, 133 cod. pen. e art. 125 cod. proc. pen.: si deduceva il mancato apprezzamento delle circostanze attenuanti (attivita di compravendita di mezzi, restituzioni agli aventi diritto, stato di detenzione domiciliare, indigenza, restituzione di somme agli acquirenti), e censurata la quantificazione della pena.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva a sua volta confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento: pena complessiva di 5 anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e euro 6.667 di multa, con il riconoscimento del vincolo della continuazione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la declaratoria di interdizione legale per la durata della pena, in relazione a più episodi di ricettazione. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i precedenti rilevanti risalivano a circa dieci anni prima e non integravano gli indici necessari per dimostrare un unico progetto criminoso; la mera propensione a reiterare reati della stessa specie non basta per configurare la continuazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha negato le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti specifici: la valutazione delle circostanze attenuanti e della misura della pena rientra nella discrezionalita del giudice di merito e, in assenza di illogicita o arbitrio, non e sindacabile in cassazione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Decisione resa il 06/04/2022.
Norme richiamate
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso unitario; la mera reiterazione di reati della stessa specie, soprattutto se separati da ampio intervallo temporale, non e sufficiente per configurare la continuazione.
Art. 110 richiede il concorso di persone nel reato; art. 648 disciplina la ricettazione. La Corte ha considerato la natura e la data dei precedenti per escludere che costituissero elementi decisivi per la continuazione nel caso di specie.
Le circostanze attenuanti sono oggetto di valutazione di merito; il giudice puo escluderle purché fornisca motivazione congrua e non contraddittoria. La Cassazione non rivede valutazioni di fatto salvo violazioni di legge o motivazioni illogiche.
Consente l'aumento della pena per specifiche ragioni previste dalla legge; nel caso la Corte ha applicato l'aumento previsto e motivato la determinazione complessiva della pena.
Principi per la determinazione della pena: il giudice di merito ha discrezionalita nel graduare la pena sulla base della gravita del fatto e della personalita dell'imputato, entro i limiti della legge.
Riferimento procedurale relativo alla motivazione e ad aspetti del processo; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito.
Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico del soccombente; applicata a carico del ricorrente.
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020
Ha consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato procedimentalmente nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La configurazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede la dimostrazione di un disegno criminoso unitario e non puo fondarsi soltanto sulla ripetizione di reati della stessa specie separati da ampia distanza temporale.
- Precedenti penali distanziati nel tempo (es. circa dieci anni) difficilmente costituiscono indici primari di un medesimo progetto criminoso ai fini della continuazione.
- La mera inclinazione o opportunita di reiterare reati della stessa natura non equivale a un disegno criminoso anticipatamente pensato e pertanto non e sufficiente per unificare le pene.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e una valutazione di merito: il giudice puo escluderle basandosi su ragioni preponderanti e la Cassazione interviene solo per motivazioni illogiche, contraddittorie o arbitrarie.
- Il calcolo della pena, inclusi aumenti e diminuzioni, rientra nella discrezionalita del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 cod. pen.; le censure in cassazione non possono porsi come nuova valutazione dei fatti.
- In presenza di numerosi precedenti specifici, il diniego delle attenuanti generiche puo essere legittimamente fondato anche su un unico elemento negativo ritenuto prevalente.
- In un ricorso in Cassazione e preferibile concentrare le doglianze su violazioni di diritto e su vizi logici della motivazione, poiche la rivalutazione di elementi di fatto e di merito e in genere preclusa.
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