Cassazione Civile, Ordinanza n. 27942/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggior IMU 2013, emesso dal Comune di Salerno su terreni ritenuti edificabili e valorizzati dall'ente sulla base di una relazione di stima allegata a delibera comunale del 2007. La commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ridotto il valore dei terreni da 120 euro/mq a 100 euro/mq, richiamando: a) un precedente giudicato relativo alle annualità 2008 e 2009 che aveva stimato il valore in 120 euro/mq; b) la crisi immobiliare mondiale del 2009 come fatto notorio; c) l'approvazione nel 2009 di un piano attuativo di comparto. Il Comune ricorre in cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per aver la CTR considerato fatto notorio la crisi immobiliare del 2009 e per aver determinato il valore con un ragionamento non controllabile; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e nullità per motivazione apparente/omesso esame di fatti decisivi, perché l'affermazione secondo cui la crisi avrebbe assorbito il fatto positivo dell'approvazione del piano attuativo sarebbe apodittica; 3) omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR ritenuto astratta la relazione di stima allegata alla delibera comunale e non valorizzato il carattere indiziario di tale delibera, assumendo invece irrilevanti i valori OMI richiamati dalla contribuente.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà procedere a una motivata determinazione del valore dei terreni e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. La cassazione deriva dalla ritenuta apoditticità della motivazione della CTR: il richiamo alla crisi immobiliare del 2009 è stato giudicato tautologico e insufficiente a giustificare, in concreto, la riduzione del valore dei singoli terreni da 120 a 100 euro/mq; manca infatti un nesso logico tra il dato generale e la quantificazione specifica. Il terzo motivo resta assorbito.
Norme richiamate
La Corte esclude che il richiamo alla crisi immobiliare del 2009 potesse legittimamente essere trattato come fatto notorio idoneo a sorreggere, da solo, la concreta determinazione del valore del bene.
Richiamato ai fini del requisito di motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è dedotta per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per contestare l'insufficienza del ragionamento decisorio.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 52 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 446
Citato nel riepilogo dei fatti quale base della delibera comunale di stima richiamata dall'ente impositore.
Massime di principio
- In materia tributaria, la determinazione del valore di un bene non può fondarsi su formule apodittiche o su un mero richiamo a circostanze economiche generali: occorre un percorso argomentativo che colleghi il dato generale alla concreta valutazione del bene specifico.
- Il fatto notorio, quand'anche astrattamente invocabile, non esonera il giudice dal verificare e motivare il nesso logico tra l'evento generale e l'incidenza effettiva sulla fattispecie concreta.
- Una motivazione che si limiti ad affermazioni generiche e tautologiche, senza spiegare perché e in che misura un fattore esterno incida sul bene oggetto di stima, è censurabile per apparenza o comunque per insufficienza logica.
- La presenza di precedenti giudicati o di stime amministrative pregresse costituisce un dato rilevante, ma il giudice che se ne discosti deve spiegare in modo specifico le ragioni della diversa quantificazione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'omesso esame o sulla motivazione apparente è fondata quando la decisione impugnata non consente di ricostruire il percorso logico seguito per giungere alla quantificazione finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27916/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27919/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27922/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →