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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12723/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per l'art. 341-bis c.p.: il ricorrente contestava (1) che non sussistesse il requisito della "pluralità di persone presenti" perché all'udienza erano presenti solo colleghi e persone della pubblica amministrazione (quindi nessun "estraneo"/civile); (2) che mancasse motivazione sulla presunta offesa cumulativa rivolta anche all'amministrazione per un'espressione esterna all'aula; (3) la declaratoria della recidiva (art. 99 c.p.) ritenuta fondata solo sul numero dei precedenti senza valutare distanza temporale e altri parametri di cui all'art. 133 c.p.; (4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.) per motivazione carente e di stile

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello secondo cui il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) si integra anche quando alla condotta offendono pubblici ufficiali che, pur appartenendo allo stesso apparato, svolgono funzioni diverse rispetto alla persona offesa (ovvero quando sono presenti "terzi" alle funzioni in corso), e che l'offesa era diretta alla persona offesa in relazione alla sua deposizione. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della recidiva, fondata sull'insieme dei precedenti specifici e sulla continuità del percorso delinquenziale, nonché fondata la negativa valutazione delle attenuanti generiche in ragione del percorso delinquenziale reiterato e della genericità degli elementi favorevoli addotti dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    La fattispecie richiede che l'offesa colpisca l'onore/prestigio del pubblico ufficiale nella dimensione personale e/o nella dimensione funzionale/sociale; il requisito della pluralità è soddisfatto anche quando sono presenti altri pubblici ufficiali che svolgono funzioni diverse o persone estranee all'amministrazione, purché la condotta sia idonea a ledere la considerazione sociale e l'autorevolezza dell'amministrazione

  • art. 359 cod. pen.

    Richiamato come criterio di censura (vizio di motivazione/travisamento): la Cassazione ha ritenuto infondate le critiche sulla valutazione probatoria e motivazionale svolta dal giudice di merito, che non è stata manifestamente illogica

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva può essere valutata tenendo conto non solo del numero dei precedenti ma della natura e della persistenza del percorso criminale; la motivazione sintetica è ammissibile se affronta gli elementi salienti (prevalenza di precedenti specifici e propensione a delinquere)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se il giudice ritiene di riscontrare un percorso delinquenziale continuato e la difesa non dimostra elementi concreti idonei a farle emergere

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva e delle attenuanti: la Corte di appello ha applicato la valutazione comparata dei parametri (pregiudizi, precedenti, continuità) nell'esercizio dell'apprezzamento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti del ricorso per cassazione in relazione ai motivi dedotti (limiti di specificazione dei motivi rispetto al giudizio di merito)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020

    Permette la trattazione scritta del procedimento se non richiesta la discussione orale; nel caso la trattazione scritta è stata disposta e il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e la possibilità di ordine al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 341-bis c.p. non è necessario che alla presenza della condotta vi siano civili: possono valere anche pubblici ufficiali non coinvolti nello stesso atto se svolgono funzioni diverse e la condotta può ledere la considerazione sociale dell'amministrazione
  • La tipizzazione di "pluralità di persone presenti" va valutata concretamente in base al contesto spaziotemporale e al ruolo funzionale dei presenti, non in astratto in base alla mera appartenenza all'apparato amministrativo
  • Le impugnazioni che si limitano a ripetere critiche già esaminate dal giudice di merito e non dimostrano illogicità manifesta della motivazione sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione
  • La recidiva non si valuta solo sul numero di precedenti: rilevano tipologia, continuità del percorso delinquenziale e l'atteggiamento del soggetto; la motivazione anche se sintetica è valida se affronta gli aspetti essenziali
  • Le attenuanti generiche possono essere negate se il giudice di merito riscontra un percorso reiterato di condotte illecite e la difesa non produce elementi concreti significativi
  • In cassazione la valutazione di merito (accertamenti e valutazione della prova) è sindacabile solo nei limiti di manifesta illogicità, travisamento probatorio o violazione di legge
  • Se non viene richiesta la discussione orale, il procedimento può essere trattato per iscritto secondo le norme emergenziali (d.l. 137/2020) con deposito delle conclusioni scritte

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