Cassazione Penale, Sentenza n. 12723/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per l'art. 341-bis c.p.: il ricorrente contestava (1) che non sussistesse il requisito della "pluralità di persone presenti" perché all'udienza erano presenti solo colleghi e persone della pubblica amministrazione (quindi nessun "estraneo"/civile); (2) che mancasse motivazione sulla presunta offesa cumulativa rivolta anche all'amministrazione per un'espressione esterna all'aula; (3) la declaratoria della recidiva (art. 99 c.p.) ritenuta fondata solo sul numero dei precedenti senza valutare distanza temporale e altri parametri di cui all'art. 133 c.p.; (4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.) per motivazione carente e di stile
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello secondo cui il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) si integra anche quando alla condotta offendono pubblici ufficiali che, pur appartenendo allo stesso apparato, svolgono funzioni diverse rispetto alla persona offesa (ovvero quando sono presenti "terzi" alle funzioni in corso), e che l'offesa era diretta alla persona offesa in relazione alla sua deposizione. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della recidiva, fondata sull'insieme dei precedenti specifici e sulla continuità del percorso delinquenziale, nonché fondata la negativa valutazione delle attenuanti generiche in ragione del percorso delinquenziale reiterato e della genericità degli elementi favorevoli addotti dalla difesa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie richiede che l'offesa colpisca l'onore/prestigio del pubblico ufficiale nella dimensione personale e/o nella dimensione funzionale/sociale; il requisito della pluralità è soddisfatto anche quando sono presenti altri pubblici ufficiali che svolgono funzioni diverse o persone estranee all'amministrazione, purché la condotta sia idonea a ledere la considerazione sociale e l'autorevolezza dell'amministrazione
Richiamato come criterio di censura (vizio di motivazione/travisamento): la Cassazione ha ritenuto infondate le critiche sulla valutazione probatoria e motivazionale svolta dal giudice di merito, che non è stata manifestamente illogica
La recidiva può essere valutata tenendo conto non solo del numero dei precedenti ma della natura e della persistenza del percorso criminale; la motivazione sintetica è ammissibile se affronta gli elementi salienti (prevalenza di precedenti specifici e propensione a delinquere)
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se il giudice ritiene di riscontrare un percorso delinquenziale continuato e la difesa non dimostra elementi concreti idonei a farle emergere
Parametri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva e delle attenuanti: la Corte di appello ha applicato la valutazione comparata dei parametri (pregiudizi, precedenti, continuità) nell'esercizio dell'apprezzamento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti del ricorso per cassazione in relazione ai motivi dedotti (limiti di specificazione dei motivi rispetto al giudizio di merito)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020
Permette la trattazione scritta del procedimento se non richiesta la discussione orale; nel caso la trattazione scritta è stata disposta e il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e la possibilità di ordine al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per configurare l'art. 341-bis c.p. non è necessario che alla presenza della condotta vi siano civili: possono valere anche pubblici ufficiali non coinvolti nello stesso atto se svolgono funzioni diverse e la condotta può ledere la considerazione sociale dell'amministrazione
- La tipizzazione di "pluralità di persone presenti" va valutata concretamente in base al contesto spaziotemporale e al ruolo funzionale dei presenti, non in astratto in base alla mera appartenenza all'apparato amministrativo
- Le impugnazioni che si limitano a ripetere critiche già esaminate dal giudice di merito e non dimostrano illogicità manifesta della motivazione sono spesso dichiarate inammissibili dalla Cassazione
- La recidiva non si valuta solo sul numero di precedenti: rilevano tipologia, continuità del percorso delinquenziale e l'atteggiamento del soggetto; la motivazione anche se sintetica è valida se affronta gli aspetti essenziali
- Le attenuanti generiche possono essere negate se il giudice di merito riscontra un percorso reiterato di condotte illecite e la difesa non produce elementi concreti significativi
- In cassazione la valutazione di merito (accertamenti e valutazione della prova) è sindacabile solo nei limiti di manifesta illogicità, travisamento probatorio o violazione di legge
- Se non viene richiesta la discussione orale, il procedimento può essere trattato per iscritto secondo le norme emergenziali (d.l. 137/2020) con deposito delle conclusioni scritte
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