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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19689/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione, sul confine tra due fondi siti in Bagheria, di un muro di contenimento del piazzale antistante un villino, con relative condutture di scarico. La proprietaria confinante, che aveva acquisito il proprio fondo per successione testamentaria, agiva con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo la riduzione in pristino: sosteneva che il muro e gli scarichi violassero la distanza minima di cinque metri dal confine prevista dal regolamento edilizio comunale e dalle N.T.A. del PRG, oltre all'art. 889 c.c., e che avessero causato danni alle piantagioni. I convenuti si difendevano qualificando il muro come muro di contenimento di un dislivello naturale, quindi non soggetto alle distanze legali, e chiedevano il rigetto. Il Tribunale respingeva le domande; la Corte d'Appello, in parziale riforma, ordinava solo la rimozione delle condutture, ma negava la rimozione del muro, ritenendolo costruzione soggetta alle distanze, tuttavia legittimamente edificato sul confine per effetto del principio di prevenzione e della disciplina locale sulla costruzione in aderenza, poiché non vi erano manufatti del confinante fronteggianti il muro. In cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. e della normativa urbanistica locale, sostenendo che il criterio della prevenzione era stato applicato erroneamente: al momento della realizzazione del muro i fondi erano già entrambi edificati; la deroga per la costruzione in aderenza operava solo rispetto a un preesistente fabbricato sul confine del fondo vicino, che qui mancava; inoltre il suo fondo era stato edificato per primo, sicché ai vicini non era consentito costruire sul confine in base a una disciplina pensata per il primo costruttore su fondi ancora inedificati. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha confermato che il muro di contenimento va qualificato come costruzione e che le norme locali integrano la disciplina codicistica delle distanze; ha però censurato l'interpretazione della Corte territoriale sulla prevenzione, affermando che la facoltà di costruire in aderenza o sul confine è consentita solo nei limiti testuali della normativa locale e non può essere estesa quando, al momento dell'edificazione, i fondi sono già edificati e non esiste un manufatto del vicino in corrispondenza del punto di costruzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo limitatamente al punto concernente la mancata rimozione del muro di contenimento, e ha rinviato alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione affinché riesamini la domanda alla luce del corretto criterio di applicazione delle distanze legali e della disciplina locale; le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio. Restava ferma, per quanto emerge dal testo, la statuizione di merito già resa in appello sulla rimozione delle condutture, non oggetto del motivo accolto.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 873 c.c.

    Norma codicistica sulle distanze tra costruzioni, integrata dai regolamenti edilizi locali.

  • art. 874 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di distanze e prevenzione tra proprietari confinanti.

  • art. 875 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di costruzione sul confine e prevenzione.

  • art. 877 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di costruzione in aderenza.

  • art. 889 c.c.

    Richiamato in relazione alle condutture di scarico e alla distanza dai fondi altrui.

  • art. 52, comma 43, regolamento edilizio del Comune di Bagheria

    distanza minima dal confine di cinque metri “esclusi i casi di costruzione in aderenza”

    La Corte lo considera norma locale integrativa delle distanze codicistiche, applicabile alle costruzioni in zona agricola.

  • art. 5, comma 43, N.T.A. del PRG del Comune di Bagheria

    distanza minima dal confine di cinque metri “esclusi i casi di costruzione in aderenza”

    La Corte lo considera norma locale integrativa delle distanze codicistiche, il cui ambito derogatorio va interpretato restrittivamente.

  • art. 72 N.T.A. del PRG del Comune di Bagheria

    Richiamato insieme alla disciplina locale sulle distanze dal confine per le costruzioni.

Massime di principio

  • Un manufatto che assolva funzione di contenimento di un dislivello artificiosamente creato o comunque stabilizzato nell'ambito di una ristrutturazione può essere qualificato come "costruzione" ai fini dell'applicazione delle distanze legali.
  • Le norme urbanistiche locali che impongono una distanza minima dal confine integrano la disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni e, se violate, legittimano la domanda di riduzione in pristino oltre al risarcimento del danno.
  • La facoltà di costruire in aderenza o sul confine, quando prevista dalla normativa locale, va interpretata secondo il dato letterale e non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati.
  • Il principio della prevenzione non opera in modo automatico e generalizzato: la costruzione sul confine da parte del preveniente è legittima solo nei limiti in cui la disciplina applicabile lo consenta, e non quando al momento dell'edificazione i fondi siano già entrambi edificati e manchi il presupposto di un manufatto confinante rilevante in corrispondenza del punto di costruzione.
  • Se la costruzione viene realizzata successivamente a una preesistente edificazione del fondo vicino, il costruttore deve rispettare il distacco minimo imposto dalla legge o dai regolamenti locali, salvo diversa espressa previsione normativa.

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