Cassazione Civile, Ordinanza n. 15639/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione n. 17475/2020, deducendo un contrasto tra la ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza e quella risultante dagli atti processuali. In particolare, ha sostenuto che fosse pacifico l'inserimento del Comune di Sellia Marina tra quelli soggetti alla normativa antisismica e che l'errore di fatto della Corte avesse inciso anche sulla supposizione di non certezza, ex actis, della nullità degli atti contrattuali. La parte resistente ha contrastato il ricorso con controricorso. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa: mancavano indicazioni sul contenuto delle domande di primo grado, delle difese delle parti, della decisione del Tribunale e dei termini dell'appello; il ricorso si limitava a richiamare la precedente impugnazione e a sintetizzare l'ordinanza revocanda, passando poi direttamente agli asseriti errori di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo carente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito necessario anche nel ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso perché impedisce la piena instaurazione del contraddittorio e la comprensione della controversia senza ricorso ad altre fonti.
La domanda di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto deve rispettare anche il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, a pena di inammissibilità.
art. 398, secondo comma, c.p.c.
Nel ricorso per revocazione deve essere indicato il motivo della revocazione, insieme ai fatti di causa rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa è un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e deve consentire al giudice e alla controparte di comprendere compiutamente la controversia e l'oggetto dell'impugnazione senza dover consultare altri atti.
- Tale requisito vale anche per il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.: la mera indicazione dell'asserito errore di fatto non è sufficiente se mancano la ricostruzione del fatto processuale e delle domande e difese delle parti nei gradi di merito.
- La carenza radicale dell'esposizione dei fatti di causa, soprattutto quando impedisce di comprendere origine della lite, decisioni pregresse e contenuto dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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