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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33843/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un notaio per il pagamento di compensi professionali nei confronti dell'avvocata, la quale aveva proposto opposizione deducendo che, in occasione della stipula di un contratto di locazione, le parti avessero concordato che l'attività difensiva sarebbe stata prestata a titolo gratuito. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo nulla tale clausola per asserita indeterminabilità dell'oggetto e aveva compensato il credito azionato con un controcredito dell'avvocata per il patrocinio svolto in favore del notaio. Il notaio aveva proposto appello sostenendo, da un lato, che l'accordo gratuito fosse valido perché configurabile come accordo quadro e, dall'altro, che la liquidazione del credito professionale fosse erronea perché alcune attività non erano state svolte, mancava il parere di congruità per taluni incarichi, erano state liquidate spese non dovute e non erano dovuti interessi moratori. La Corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specifiche indicazioni sulle norme violate, sui vizi della sentenza e sulle modifiche richieste. Il ricorso per cassazione censura tale statuizione con due motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale applicato un parametro di specificità eccessivamente rigoroso e non richiesto dalla norma novellata; violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per mancata motivazione sulla liquidazione del credito professionale e sulle contestazioni relative ad attività non espletate e parcella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello non richiede formule sacramentali né la formale indicazione delle norme violate o di un progetto alternativo di decisione; è sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice. Nel caso concreto, l'appello del notaio conteneva una critica specifica e ragionata alla decisione di primo grado sulla validità del patto di gratuità e sulla liquidazione dei compensi, sicché non poteva essere dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    come novellato dal D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012

    l'appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali, l'espressa indicazione delle norme violate o un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    è evocato come parametro di censura per violazione di norme processuali e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.

    è invocato per dedurre il vizio di motivazione apparente o l'omessa risposta alle specifiche contestazioni sulla liquidazione del credito professionale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la decisione del ricorso.

  • D.L. 83/2012

    citato come fonte della modifica dell'art. 342 c.p.c.

  • L. 134/2012

    citata come legge di conversione del D.L. 83/2012.

Massime di principio

  • L'appello, nel testo risultante dalla riforma dell'art. 342 c.p.c., è ammissibile quando l'atto consenta di individuare con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni della critica, senza necessità di formule rituali o di una riedizione completa della sentenza impugnata.
  • La specificità dei motivi di appello va valutata in modo sostanziale e non formalistico: è sufficiente una critica argomentata che metta il giudice di secondo grado in condizione di comprendere il nucleo delle doglianze.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando l'impugnazione, pur non strutturata in modo esemplare, contenga contestazioni puntuali sulla ricostruzione in fatto e in diritto del primo giudice e chieda la riforma integrale della decisione.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo all'ammissibilità dell'appello, è accolto, restano assorbite le censure che presuppongono la riapertura del giudizio di merito dinanzi al giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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