Cassazione Civile, Ordinanza n. 06311/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione avverso due cartelle esattoriali: una relativa a tributi e una relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In primo grado l’opposizione era stata formalmente indicata come proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c.; per la cartella tributaria il Tribunale aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l’aveva rigettata, mentre per la cartella relativa alle sanzioni amministrative aveva ritenuto che una parte dei motivi integrasse opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. poi abbandonata e che la parte residua fosse opposizione all’esecuzione infondata. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non entra nel merito dei motivi perché rileva che la sentenza impugnata, quanto al capo effettivamente censurato, andava impugnata con appello e non con ricorso per cassazione. La ricorrente aveva sostenuto anche in memoria che l’opposizione fosse stata proposta pure ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ma la Corte osserva che, ai fini del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione data dal giudice di merito alla domanda, secondo il c.d. principio di apparenza.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l’aveva rigettata, fosse impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione; pertanto il mezzo proposto era erroneo. Conseguentemente condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di merito aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione; tale qualificazione ha inciso sul regime dell’impugnazione, rendendo necessario l’appello.
La parte di opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi era stata considerata rinunciata in primo grado; la ricorrente non poteva rimettere in discussione tale assetto con il mezzo errato.
La memoria ex art. 183 c.p.c. è richiamata come sede nella quale il Tribunale ha ritenuto rinunciato il motivo di opposizione agli atti esecutivi.
La memoria depositata in cassazione non è idonea a sanare l’erronea scelta del mezzo di impugnazione, che va valutata sulla base della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie e accessorie in favore dei controricorrenti.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro una sentenza di merito, rileva la qualificazione giuridica della domanda/datazione del petitum operata dal giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, secondo il principio di apparenza.
- Se il giudice di merito qualifica la controversia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e decide nel merito rigettandola, il rimedio è l’appello e non il ricorso per cassazione.
- La parte non può sostenere, in sede di legittimità, una diversa ricostruzione del titolo processuale dell’opposizione se la sentenza impugnata ha definitivamente ricondotto la domanda a una diversa categoria processuale.
- L’erronea scelta del mezzo di impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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