Cassazione Penale, Ordinanza n. 36879/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la totale genericità e aspecificità del motivo unico, privo di reale correlazione con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno deducendo, con un solo motivo formulato in modo confuso e atecnico, il mancato superamento della questione relativa alla corretta notifica nei loro confronti, la partecipazione di una delle ricorrenti al reato attribuito al marito e la mancata applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non contiene argomentazioni giuridiche effettive e non evidenzia in modo specifico contraddittorietà, mancanza di motivazione o violazione di legge. Inoltre, per uno dei ricorrenti non viene articolata alcuna censura sulla affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
Richiamato solo come causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione, poiché la censura è ritenuta generica.
art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
La Corte collega la genericità e la mancata correlazione tra ricorso e motivazione impugnata alla sanzione processuale dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: un motivo meramente assertivo, confuso o atecnico è inammissibile.
- La specificità del motivo non richiede soltanto chiarezza espositiva, ma anche correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente.
- La deduzione generica di vizi di motivazione o di violazione di legge, senza indicare concretamente gli errori della sentenza, non consente il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso non articola alcuna censura effettiva sulla responsabilità affermata nei confronti di un imputato, l'impugnazione è priva di specificità e va dichiarata inammissibile.
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