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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36879/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la totale genericità e aspecificità del motivo unico, privo di reale correlazione con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno deducendo, con un solo motivo formulato in modo confuso e atecnico, il mancato superamento della questione relativa alla corretta notifica nei loro confronti, la partecipazione di una delle ricorrenti al reato attribuito al marito e la mancata applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non contiene argomentazioni giuridiche effettive e non evidenzia in modo specifico contraddittorietà, mancanza di motivazione o violazione di legge. Inoltre, per uno dei ricorrenti non viene articolata alcuna censura sulla affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo come causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione, poiché la censura è ritenuta generica.

  • art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte collega la genericità e la mancata correlazione tra ricorso e motivazione impugnata alla sanzione processuale dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: un motivo meramente assertivo, confuso o atecnico è inammissibile.
  • La specificità del motivo non richiede soltanto chiarezza espositiva, ma anche correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente.
  • La deduzione generica di vizi di motivazione o di violazione di legge, senza indicare concretamente gli errori della sentenza, non consente il sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso non articola alcuna censura effettiva sulla responsabilità affermata nei confronti di un imputato, l'impugnazione è priva di specificità e va dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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