Cassazione Civile, Ordinanza n. 20935/2026 del 20/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di primo grado in cui il ricorrente era stato condannato al pagamento di una consistente somma, oltre spese, in favore di più attori. In appello egli aveva dedotto di non avere mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e di avere appreso dell’esistenza della sentenza solo a seguito della richiesta di pagamento dell’imposta di registro. La Corte d’appello, però, ha dichiarato improcedibile l’appello rilevando d’ufficio che, dalla documentazione prodotta, non risultava conferita al difensore alcuna valida procura per proporre l’impugnazione, con conseguente invalidità della costituzione per difetto delle forme richieste dall’art. 165 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la procura alle liti era effettivamente stata depositata nel fascicolo telematico e che la Corte aveva scambiato quel documento con altro atto che attribuiva solo la facoltà di visione del fascicolo; con il secondo ha denunciato falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., perché fondato sull’erroneo presupposto dell’assenza di procura; con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 182 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., assumendo che, ove la procura fosse stata ritenuta viziata, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione e comunque sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. La Cassazione ha però ritenuto i motivi inammissibili, osservando che la censura sul reale contenuto degli atti integrava, al più, un errore di fatto eventualmente deducibile con revocazione, non già con ricorso per cassazione; inoltre ha escluso che vi fosse nullità per omessa attivazione del contraddittorio, trattandosi di questione di puro diritto rilevabile d’ufficio, rispetto alla quale l’omissione della c.d. terza via non determina nullità della sentenza, ma eventualmente solo un errore di diritto, qui non utilmente dedotto nei limiti del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non colpissero un errore di diritto idoneo a fondare il vizio di legittimità, ma, nella sostanza, una presunta svista materiale del giudice d’appello circa l’esistenza e il contenuto della procura, questione che semmai avrebbe potuto essere fatta valere con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio e al mancato invito alla regolarizzazione, la Corte ha affermato che la questione esaminata d’ufficio era di puro diritto e che, per tale tipo di questioni, l’omessa segnalazione alle parti non comporta nullità della sentenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura del ricorrente sulla valutazione della documentazione depositata; la Corte non ne ha ravvisato violazione utile in cassazione.
richiamato per sostenere che la costituzione in appello sarebbe stata invalida per difetto di procura; la Corte d’appello aveva ritenuto applicabili le forme prescritte anche in appello.
invocato dal ricorrente per ottenere un termine di regolarizzazione della procura; la Cassazione ha dichiarato la censura inammissibile perché la Corte territoriale non aveva valutato la procura indicata dal ricorrente.
invocato per dedurre la violazione del contraddittorio per mancata segnalazione officiosa della questione; la Corte ha escluso la nullità trattandosi di questione di puro diritto.
richiamato per definire l’errore di fatto revocatorio, ossia la falsa percezione della realtà o la svista materiale su un fatto decisivo non controverso e non oggetto di valutazione delle risultanze processuali.
utilizzato per affermare che il filtro di inammissibilità opera per ogni singolo motivo e consente una rapida delibazione dei ricorsi inconsistente, anche in presenza di orientamenti consolidati.
menzionato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva.
richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sulla rapida delibazione delle impugnazioni prive di consistenza.
citato per analogia nel ragionamento sulla funzione di filtro dell’inammissibilità.
base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L’erronea percezione, da parte del giudice, dell’esistenza o del contenuto di un documento già in atti integra, se decisiva, un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., non un motivo di ricorso per cassazione, quando non si traduca in un errore di diritto o in una valutazione delle risultanze processuali.
- La mancata segnalazione alle parti di una questione di puro diritto rilevata d’ufficio non determina nullità della sentenza; essa può semmai dar luogo a un vizio di errore di diritto deducibile in cassazione solo se concretamente consumato.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una questione puramente giuridica e non fattuale, non sussiste un obbligo di rimessione in discussione idoneo a invalidare la decisione per omesso contraddittorio.
- Il filtro di inammissibilità del ricorso per cassazione può operare motivo per motivo e mira a sanzionare le impugnazioni prive di una reale consistenza giuridica, consentendo una delibazione accelerata.
- La deduzione di un vizio relativo alla procura o alla costituzione in giudizio deve confrontarsi con il contenuto effettivo degli atti processuali; se la doglianza investe la svista su un documento, il rimedio ordinario può essere la revocazione, non la cassazione.
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