Cassazione Penale, Sentenza n. 38376/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla conferma in appello della dichiarazione di responsabilità per il reato previsto dagli artt. 81 cpv. c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illecita di metadone ed eroina - capo A). La difesa sosteneva che la fattispecie andava riqualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (ipotesi di minima offensività), in quanto la detenzione era occasionale: il metadone sarebbe stato consegnato nell'ambito di un programma terapeutico del SERT, la quantità di eroina sequestrata (3,53 grammi) sarebbe compatibile con uso personale, il test del 06/11/2020 risultava negativo e non vi sarebbero prove di reiterata cessione/smercio (conversazioni telefoniche e traffico WhatsApp non dimostravano spaccio). L'appello aveva invece ritenuto provata la reiterata cessione in favore di Cusumano Alessio, sulla base di plurimi riscontri (testimonianza del padre di Cusumano, conversazioni WhatsApp, rinvenimento di numerosi flaconi di metadone e altro materiale indicativo di cessione). Il ricorrente ha quindi impugnato in Cassazione la decisione di appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le questioni sollevate riguardassero ricostruzione del fatto e valutazione della prova riservate al giudice di merito e non suscettibili di sindacato in questa sede, poiché la Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua e coerente. La sentenza di appello è stata pertanto confermata nei suoi punti decisivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Richiamata nel capo A come norma relativa alla responsabilità penale collegata al fatto contestato (menzione contestuale alla fattispecie di cui all'art. 73 DPR 309/90)
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1)
Applicato dalla Corte territoriale per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti con valutazione che la condotta era incompatibile con l'ipotesi di minima offensività (comma 5), in ragione della ripetitività delle cessioni e del materiale rinvenuto
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5)
Norma invocata dal ricorrente per una riqualificazione nella ipotesi meno grave di minima offensività; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali non consentivano tale riqualificazione
Reato indicato al capo B) del primo grado per il quale l'imputato era stato assolto; citato nell'atto ma non rilevante ai fini dell'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza - Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 (Clarke, Rv. 203428)
Principio richiamato sulla limitazione del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può rimettere la propria valutazione in luogo di quella di merito quando quest'ultima sia sorretta da motivazione congrua; il controllo è sulla adeguatezza e completezza della motivazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: se la sentenza di merito è motivata in modo coerente e logico, il ricorso che si limiti a contestare la valutazione probatoria è inammissibile.
- Per ottenere la riqualificazione dell'ipotesi da comma 1 a comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 occorre fornire elementi chiari e concreti che dimostrino la natura occasionale e personale dell'uso (quantità marginale, assenza di strumenti o modalità tipiche dello spaccio, assenza di ripetitività), non limitandosi a mere affermazioni difensive.
- Documentazione terapeutica (certificati del SERT, programmi di terapia, registro di consegna dei farmaci) è rilevante ma va correlata al contesto fattuale: la presenza di numerosi flaconi/ materiale significativo e di contatti reiterati con acquirenti può comunque far prevalere l'interpretazione di attività di cessione.
- Le dichiarazioni testimoniali e le comunicazioni elettroniche (messaggi WhatsApp, chiamate) possono costituire riscontri decisivi; per contrastarle in sede di legittimità è necessario dimostrare incongruenze, contraddizioni o vizi di acquisizione non valorizzati dai giudici di merito.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è più efficace puntare su vizi di diritto o di motivazione specifici (contraddittorietà, omissione di elementi essenziali, travisamento dei fatti), piuttosto che su una nuova valutazione accusatoria dei fatti.
- Per la difesa, conservare e produrre fin dal processo di merito prove documentali della terapia, delle dosi consegnate dal SERT e di assenza di elementi di lucro aiuta a sostenere l'ipotesi di uso personale; viceversa, rinvenimenti consistenti di materiale e di numerosi flaconi favoriscono l'interpretazione di attività di cessione.
- La prova della «reiterazione» delle cessioni può essere desunta anche da riscontri indiretti (testimonianze, pattern comunicativi, strumenti per il confezionamento, valore economico complessivo); contrastare tali elementi richiede argomentazioni puntuali che inducano il giudice di merito a un diverso apprezzamento documentato.
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