Cassazione Penale, Ordinanza n. 02392/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che i motivi fossero non deducibili perché incompatibili con la scelta del patteggiamento e con il consenso già espresso dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 24/01/2025. Dal testo emerge che la decisione di merito era frutto di un concordato sanzionatorio (patteggiamento) relativo, tra l'altro, al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamentava una omessa motivazione in punto di responsabilità e, in sostanza, contestava profili che presupponevano la rimessione in discussione dell'accordo concluso e del consenso prestato al rito speciale. La Corte rileva tuttavia che si trattava di motivi non deducibili, incompatibili con il patteggiamento, e richiama il principio secondo cui, nel rito speciale, l'applicazione concordata della pena implica rinuncia a far valere eccezioni non attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato; in particolare, non è deducibile in cassazione il preteso ingiustificato rigetto della richiesta di messa alla prova dopo la definizione del processo con patteggiamento.
Norme richiamate
È richiamato come reato oggetto dell'accordo sanzionatorio; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma, ma lo indica quale titolo di reato coinvolto nel patteggiamento.
Norma implicata dal riferimento al concordato sanzionatorio e alla sentenza di patteggiamento; il testo richiama il principio per cui la definizione con patteggiamento comporta rinuncia a far valere eccezioni non inerenti al consenso e alla richiesta stessa.
È la base del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte afferma che, in questo contesto, non sono deducibili motivi incompatibili con il rito concordato.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con patteggiamento, il consenso dell'imputato all'applicazione concordata della pena preclude la deduzione in cassazione di motivi incompatibili con l'accordo, inclusa la contestazione dell'omessa motivazione sulla responsabilità quando tale profilo sia coperto dal patto.
- La scelta del rito speciale comporta una rinuncia a far valere eccezioni di nullità, anche assolute, diverse da quelle che attengono alla validità della richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
- Dopo la definizione del processo con patteggiamento, non è deducibile il preteso ingiustificato rigetto della richiesta di messa alla prova, poiché la sentenza concordata esaurisce la regolazione del rito e rende incompatibile la riproposizione di tale questione in sede di legittimità.
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