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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42301/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, pur avendo annullato alcune misure cautelari relative ad estorsioni (capi 10), 14) e 15)) e riqualificato il capo 12) in tentata estorsione aggravata, aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (Cosa nostra) quale presunto reggente della famiglia di Brancaccio e per tre estorsioni aggravate in concorso (capi 1), 8), 9) e 11)). Il ricorso lamentava: inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione del decreto autorizzativo (decreto n. 1939/21 e successive proroghe), insussistenza di gravi indizi per il reato associativo e per un ruolo apicale dell'Arduino, assenza di prova del contributo direttivo e materiale alle estorsioni e illogicità della ricostruzione delle singole vicende estorsive (compresa la pretesa unicità del disegno criminoso e la mancata prova del pagamento delle somme richieste).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi e per essere, in larga parte, mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dal Tribunale. In particolare: 1) il motivo sull'inutilizzabilità delle intercettazioni è stato dichiarato inammissibile anche per mancata produzione del decreto censurato e perché la convalida giudiziale sanava eventuali vizi formali del decreto d'urgenza; 2) è stata ritenuta legittima la motivazione 'per relationem' dei decreti autorizzativi quando correttamente richiamano note della polizia giudiziaria e richieste del pubblico ministero; 3) le censure sul ruolo apicale e sulla gravità indiziaria sono state considerate come una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità o travisamento; 4) la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente valorizzato intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, decreti autorizzativi e altre risultanze a fondamento della misura; 5) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Conseguenza: ricorso dichiarato inammissibile e confermata la decisione impugnata nella parte ritenuta legittima.

Norme richiamate

  • art. 267 cod. proc. pen.

    La sanzione di inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione prevista dall'art. 267 c.p.p. opera solo quando manca la convalida del giudice; ove la convalida intervenga, ogni vizio formale del decreto autorizzativo del pubblico ministero è sanato

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'impugnazione in relazione alle regole sull'uso e sulla efficacia probatoria degli atti processuali collegati alle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di tale norma comportasse l'inammissibilità del motivo per mancata allegazione/documentazione

  • art. 13 d.l. n. 152/1991 conv. in l. n. 203/1991

    Norma richiamata nella doglianza sulla utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la conformità formale e la convalida giurisdizionale rendono non decisive le censure sollevate sul punto

Massime di principio

  • Chi impugna l'utilizzabilità di intercettazioni deve indicare e producete espressamente il decreto autorizzativo censurato; la mancata produzione comporta spesso l'inammissibilità del motivo
  • La convalida giurisdizionale di un decreto autorizzativo d'urgenza del pubblico ministero sanerà i vizi formali: la sanzione di inutilizzabilità opera prevalentemente quando manca la convalida
  • La motivazione 'per relationem' (richiamo a note della polizia giudiziaria o a richieste del PM) è ammessa e può legittimare i decreti autorizzativi, purché il giudice abbia esaminato e fatto propri gli elementi richiamati
  • Per contestare la valutazione della gravità indiziaria o del ruolo apicale in sede di Cassazione è necessario dimostrare travisamento o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; una semplice lettura alternativa delle prove è inammissibile
  • La precedente condanna per associazione mafiosa costituisce un antecedente rilevante ma, da sola, non basta: il giudice valuta il complesso delle risultanze (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, videoriprese, sentenze irrevocabili) per ritenere sussistente un ruolo direttivo
  • Nelle impugnazioni relative a misure cautelari il difensore dovrebbe contestare point-by-point la motivazione del giudice di merito e, ove si eccepisca un vizio formale, produrre i relativi atti processuali a supporto
  • La Cassazione interviene sui fatti solo in presenza di palese illogicità, contraddizione o travisamento delle prove: l'assenza di questi presupposti rende il ricorso destinato all'inammissibilità

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