Cassazione Penale, Ordinanza n. 06476/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il danneggiamento di un braccialetto elettronico, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'aggravante prevista dall'art. 635, secondo comma, cod. pen. e contestando, in particolare, che il dispositivo potesse essere considerato bene destinato a un pubblico servizio perché fornito da una società privata. Veniva inoltre censurata l'individuazione del responsabile del danneggiamento, sostenendo l'omessa o insufficiente motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente riproduttivi delle censure già disattese in appello, privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., e non idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità, sia per genericità intrinseca sia per carenza di correlazione con la motivazione della sentenza di appello. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, c.p., rileva la destinazione del bene all'esercizio di un pubblico servizio e non la sua proprietà o la natura privatistica del soggetto che lo fornisce. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen.
L'aggravante sussiste quando il bene danneggiato è destinato all'esercizio di un pubblico servizio; è irrilevante che il bene appartenga a soggetto privato o sia fornito in appalto o concessione.
privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la loro genericità o mera riproposizione di doglianze già esaminate determina inammissibilità.
i motivi sono inammissibili
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate nei gradi di merito, senza specifica confutazione delle ragioni decisorie, integra inammissibilità per difetto di specificità.
- La specificità del motivo va valutata anche in senso estrinseco: il motivo è inidoneo quando non esiste correlazione tra la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e il contenuto della doglianza.
- Ai fini dell'aggravante del danneggiamento di cosa destinata a pubblico servizio, è decisiva la funzione pubblicistica del bene o del servizio cui è strumentale il bene danneggiato; non rileva la titolarità privata del bene né la circostanza che esso sia fornito da un operatore privato.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella compiuta dal giudice di merito, né procedere a una nuova rilettura delle emergenze processuali se la motivazione impugnata è logica e coerente.
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