Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34377/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata e detenzione/porto illegittimo di armi. Denunciava: 1) violazione dell'art. 606 co.1 lett. C) c.p.p. per mancato rispetto del principio di "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297 c.p.p., sostenendo che gli elementi indiziari erano emersi sin dall'inizio delle indagini e che i ritardi investigativi non potevano nuocere all'indagato; 2) violazione dell'art. 606 co.1 lett. B) ed E) c.p.p., per presunta insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari (assenza del pericolo di fuga, inesistenza del pericolo di reiterazione fondato su elementi concreti, assenza di rischio di inquinamento probatorio).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che i motivi proposti non contenevano censure concrete al provvedimento impugnato e non affrontassero il puntuale e logico ragionamento del Tribunale. Il Tribunale aveva motivato la legittimità della custodia sulla base di più elementi: incompletezza del quadro indiziario prima di precise date processuali (sequestro del cellulare e risultati analitici acquisiti in date successive), confronti biologici e comparazioni, audizioni delle persone offese, nonché elementi di pericolosità quali precedenti, disponibilità di armi (dichiarazioni su centinaia di pistole), possesso di documenti falsi, passamontagna, minacce contemplate in intercettazioni e tentativo di eludere i controlli di polizia (sollecitazione a gettare una pistola). La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata, coerente e priva di contraddizioni; il ricorso si è limitato a affermazioni generiche senza confronto con le argomentazioni del giudice. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa; ordine di trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di 'contestazione a catena'; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario significativo si è definito solo in date successive, escludendo la contestazione a catena nel caso concreto.

  • art. 606 co.1 lett. B), C) ed E) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti dal ricorrente; la Corte ha rilevato che le doglianze in riferimento a tali lettere erano formulate in modo generico e non contestavano concretamente la motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità; la Corte l'ha applicata per rigettare il ricorso privo di censure concrete.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per spiegare che la genericità e la mancata correlazione tra motivi dedotti e motivazioni del giudice possono comportare l'inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, dl 28/10/2020 n.137

    Richiamato per spiegare la trattazione del ricorso senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti (procedura abbreviata o speciale adottata nel periodo indicato).

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma che impone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale adempimento.

Massime di principio

  • Un ricorso avverso misure cautelari deve contenere censure specifiche e un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice; affermazioni generiche di insufficienza motivazionale sono spesso inammissibili.
  • La contestazione a catena (art. 297 c.p.p.) richiede che risultino chiari dal quadro probatorio elementi indiziari anteriori a determinate date processuali: occorre dimostrare temporalmente che il giudice abbia trascurato il criterio, non limitarsi ad affermarlo genericamente.
  • Per contrastare la sussistenza delle esigenze cautelari bisogna smentire, con elementi concreti e attuali, i profili indicati dal giudice (gravità del fatto, pericolosità personale, disponibilità di armi, tentativi di elusione, inquinamento probatorio), altrimenti la motivazione del giudice rimane efficace.
  • Il mancato confronto con le argomentazioni del giudice censurato comporta rischio di inammissibilità e possibili sanzioni economiche in caso di colpa nella proposizione del ricorso.
  • In procedimenti straordinari o disciplinati da norme emergenziali (es. art. 23 dl 137/2020) possono esserci trattazioni senza la partecipazione delle parti, ma ciò non altera l'obbligo di motivazione specifica nel ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.