Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08978/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Due acquirenti avevano convenuto in giudizio la società costruttrice e il Comune, sostenendo di aver acquistato nel 2011 due appartamenti in base a un assetto urbanistico che prevedeva, davanti alle palazzine, strada e parcheggi; dopo una variante approvata dal Comune, la società venditrice avrebbe invece edificato altre palazzine nello spazio prospiciente, con conseguente perdita di privacy, luce e panorama che aveva inciso sulla convenienza dell'acquisto. In primo grado era stata rigettata la domanda di risoluzione dei contratti di vendita, dichiarato il difetto di giurisdizione verso il Comune e accolta in parte la domanda subordinata di risarcimento per il minor valore degli immobili. La Corte d'appello, su impugnazione della società, aveva però riformato la decisione e rigettato anche il risarcimento, ritenendo che le qualità invocate dalle acquirenti fossero rimaste nella loro sfera soggettiva e non fossero state trasfuse in specifiche clausole contrattuali; aveva inoltre escluso una violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto e rilevato che la procura rilasciata al rogito era servita solo a consentire la variante urbanistica e il superamento delle distanze legali, senza che fosse allegata una costruzione a distanza inferiore. Le acquirenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure: ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché le ricorrenti avevano dato atto della notificazione della sentenza impugnata ma non avevano depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale omissione impediva di verificare il rispetto del termine breve di impugnazione. Conseguentemente, il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inefficace, in quanto tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando anche quando il ricorso principale sia improcedibile. Le spese sono state compensate tra le parti e, per le sole ricorrenti principali, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica

    Il deposito della sentenza impugnata con la relata di notifica è un onere processuale essenziale; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso per cassazione quando risulti che la sentenza è stata notificata, perché impedisce il controllo sul rispetto del termine breve di impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso; la Corte può verificare il rispetto di tale termine solo se nel fascicolo è depositata la sentenza notificata con relata.

  • art. 334 c.p.c.

    inefficacia del ricorso incidentale

    Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace non solo quando il ricorso principale sia inammissibile, ma anche quando sia dichiarato improcedibile.

  • art. 372 c.p.c.

    successiva, e ormai tardiva, produzione

    La mancanza del deposito prescritto dall'art. 369 c.p.c. non può essere sanata con successiva produzione documentale ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando il termine sia ormai spirato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la parte che dichiara l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata assume un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, per effetto del principio di autoresponsabilità, deve depositare nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica.
  • L'omesso deposito della sentenza notificata, richiesto a pena di improcedibilità, impedisce alla Corte di verificare la tempestività del ricorso e comporta l'improcedibilità dell'impugnazione principale.
  • La produzione tardiva dei documenti necessari a provare la tempestività del ricorso non sana l'omissione originaria, quando il termine di deposito sia ormai scaduto.
  • L'inefficacia del ricorso incidentale tardivo opera anche se il ricorso principale è dichiarato improcedibile, poiché la tardività si valuta in base al termine breve reso applicabile nel processo dal fatto oggettivo già acquisito.
  • La condanna all'ulteriore contributo unificato consegue ai ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarati rigettati o improcedibili, secondo la disciplina speciale del testo unico sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.