Cassazione Penale, Sentenza n. 20386/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fatti: il 5 gennaio 2021 a Catania un quindicenne vittima venne aggredito da un gruppo di circa otto ragazzi; XXXXXXXXXXXXX fu identificato come uno degli aggressori. In primo grado (Tribunale per i Minorenni di Catania, 11/01/2022) e in appello (Corte d'Appello di Catania, 04/07/2025) fu ritenuta la responsabilità penale per concorso in tentato omicidio. Pena applicata: anni 5 e mesi 2, con riconoscimento della circostanza attenuante della minore età e dell'art.116 cod. pen. (concorso anomalo) che ha mitigato la pena ma non mutato il titolo di reato. Il ricorrente ha impugnato in cassazione su tre motivi: (1) errata applicazione dell'art.116 per non sussistere la prevedibilità dell'evento più grave (sostiene di non sapere della presenza dell'arma); (2) vizio di qualificazione giuridica: avrebbe dovuto essere riconosciuto solo il dolo di lesioni e non il tentato omicidio; (3) vizio motivazionale nella determinazione della pena e ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la partecipazione alla messa alla prova (MAP) e il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (20/02/2026). Ha ritenuto infondati i motivi: la decisione di merito ha correttamente applicato i principi sulla azione collettiva e sulla cosiddetta 'causalità psichica', valutando la prevedibilità concreta dell'evento più grave in ragione del contesto (numero di aggressori, scelta del luogo appartato, violenza usata). Ha confermato che l'art.116 cod. pen. opera come attenuante che mitiga la pena senza cambiare il titolo di reato quando, in un'azione collettiva, lo sviluppo più grave fosse logicamente prevedibile e accettato come possibile. Il motivo sulla qualificazione del fatto è stato dichiarato manifestamente infondato e generico: la sentenza di merito ha adeguatamente valutato gli indicatori del dolo (mezzo, zona colpita, intensità). Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato alla luce della presenza già di attenuanti tipiche e del fallimento della MAP come elemento negativo di personalità. Rigetto complessivo del ricorso, senza condanna alle spese dato lo status di minorenne all'epoca dei fatti.
Norme richiamate
La circostanza attenuante speciale prevista per il concorrente che ha previsto e accettato in concreto lo sviluppo più grave dell'azione collettiva: attenua la pena ma non cambia il titolo di reato; opera quando lo sviluppo più grave era logicamente prevedibile nell'ambito dell'azione concordata (concorso anomalo)
Principio del concorso di persone nel reato: le singole condotte, anche se non sono quelle tipiche che hanno eseguito l'evento finale, possono concorrere alla realizzazione del reato tramite contributo materiale o psichico (rafforzamento del proposito criminoso o agevolazione)
Riferimento giurisprudenziale su effetti della responsabilità per concorso anomalo anche in relazione a esecuzione pene brevi; rilevanza del titolo e della qualificazione ai fini dell'esecuzione
Corte Costituzionale, sent. n. 42/1965
Giurisprudenza richiamata per fondare la nozione di prevedibilità/equiparazione psicologica in contesti di azione collettiva; base della presunzione semplice che collega il progetto criminoso collettivo alla prevedibilità di sviluppi più gravi
Cass. Sez. 1, n. 1452 del 05/10/2016 (Peruzzi) e altre pronunce di legittimità citate
Giurisprudenza di legittimità citata per chiarire i confini tra dolo, prevedibilità e concorso anomalo; supporta l'idea che la prevedibilità in azione collettiva costituisce forma di imputazione psicologica assimilata al dolo per l'imputato anomalo
art. 4-bis ord. pen. (richiamato)
Citato nel contesto delle conseguenze applicative in materia di esecuzione pena; menzionato come riferimento normativo collegato a rilievi sull'esecuzione per reati ostativi
Massime di principio
- In azioni collettive violente, il singolo partecipante può rispondere di un evento più grave (es. tentato omicidio) se tale sviluppo era concretamente prevedibile nell'ambito del progetto comune; in tal caso opera l'art.116 cod. pen. (concorso anomalo) che mitiga la pena ma non cambia il titolo di reato
- La prevedibilità si valuta con riferimento alle modalità concrete dell'azione (numero di aggressori, violenza impiegata, scelta del luogo, impiego o possibile impiego di armi) e costituisce una forma di imputazione psicologica assimilata al dolo eventuale per il concorrente anomalo
- Per contrastare l'applicazione dell'art.116 è necessario dimostrare che lo sviluppo più grave fosse del tutto imprevedibile rispetto al progetto comune — non basta l'asserita ignoranza di un elemento (es. arma) se il contesto rendeva possibile quel rischio
- La circostanza attenuante di cui all'art.116 riduce la pena ma non muta la tipizzazione del reato: il titolo rimane quello dell'evento concretamente realizzato (qui: tentato omicidio)
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato quando gli aspetti positivi sono già valorizzati nelle attenuanti tipiche e ove emergano elementi negativi di personalità (es. fallimento della messa alla prova); la valorizzazione di aspetti positivi deve evitare la doppia valutazione degli stessi fatti
- In sede di cassazione il riesame è limitato: le valutazioni probatorie e di prevedibilità compiute in modo logico e congruo dai giudici del merito non sono sindacabili se non per illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale; per chi impugna, quindi, è cruciale portare argomenti specifici di illogicità o nuovo elemento di fatto
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