Cassazione Penale, Ordinanza n. 23006/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 56-quater l. 689/1981. Ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente negato la sostituzione della pena senza adeguata considerazione dei presupposti applicativi della disciplina delle pene sostitutive. La censura era dunque diretta esclusivamente al trattamento sanzionatorio e alla motivazione del diniego, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque infondati poiché la motivazione della Corte d'appello sul diniego della pena sostitutiva era logica, coerente e corretta in diritto. È stato quindi confermato il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
Indicato come norma di rinvio alla disciplina delle pene sostitutive contenuta nella legge n. 689/1981, come riformulata dal d.lgs. 150/2022.
Richiamato per l'applicazione intertemporale della disciplina più favorevole delle pene sostitutive.
"quando risultano più idonee alla rieducazione del condannate e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
La sostituzione presuppone una valutazione prognostica favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione di nuovi reati; il giudice deve negarla se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate.
Usato come parametro per la valutazione discrezionale del giudice sulla sostituzione della pena, con riferimento a gravità del fatto, modalità della condotta e personalità dell'imputato.
Citato quale disposizione che prevede le condizioni per l'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Non emerge dal testo; non inserito.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva resta affidata a una valutazione discrezionale del giudice, anche dopo la riforma del d.lgs. 150/2022, e deve essere effettuata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice motivi in modo congruo, anche sulla base dei precedenti penali, della gravità del fatto, delle modalità della condotta e della personalità del condannato, una prognosi negativa circa la finalità rieducativa e la prevenzione di nuovi reati.
- I "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute esprimono un giudizio prognostico che impone al giudice di bilanciare esigenza rieducativa ed effettività della pena, e devono essere sorretti da motivazione concreta e non apparente.
- La valutazione dei presupposti per la concessione delle sanzioni sostitutive costituisce un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, specie quando la decisione impugnata risulti motivata in modo logico e conforme a diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22915/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22916/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22918/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22919/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22921/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22922/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →