Cassazione Penale, Sentenza n. 1779/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/10/2022 che: 1) rigettava la richiesta del ricorrente di rideterminazione della pena di dieci anni (come quantificata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3721-22 del 29/10/2021), lamentando la mancata applicazione del criterio di fungibilità ex art. 657 c.p.p. e la trascuratezza delle indicazioni dosimetriche fornite dalla Cassazione; 2) contestava la rideterminazione delle pene relative all'ordine di esecuzione n. 360/2022, dove la Corte aveva individuato due cumuli parziali con frazioni sanzionatorie di 12 anni e 4 mesi e di 1 anno e 4 mesi, denunciando eccessività dosimetrica e carenza di motivazione rispetto agli aumenti di pena per la continuazione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione si sia attenuto correttamente alle indicazioni della sentenza della Cassazione n. 3721-22/29.10.2021, inclusa la fissazione della pena base e il limite degli aumenti per recidiva e continuazione, e che la cessazione della partecipazione associativa del ricorrente debba essere fissata a luglio 2004. Per effetto di ciò è stata determinata la frazione sanzionatoria di 8 anni di reclusione e 700 euro di multa per i periodi di detenzione pregressa, con esclusione delle carcerazioni anteriori alla cessazione in ossequio al divieto di cumulo di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p. Quanto all'ordine di esecuzione n. 360/2022, la Corte ha ritenuto motivata e non eccessiva la quantificazione delle due frazioni sanzionatorie, in conformità agli artt. 132 e 133 c.p. e ai criteri giurisprudenziali sulla continuazione. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
Disciplina la fusione e il divieto di cumulazione delle carcerazioni anteriori alla cessazione della condotta: il Giudice dell'esecuzione deve rispettare i limiti indicati dalla Corte di legittimità nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio e non può cumulare pene o detenzioni anteriori alla cessazione accertata
Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha accertato che la partecipazione del ricorrente si è esaurita a luglio 2004, con conseguenze sulla determinazione temporale delle pene
Criteri generali per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la quantificazione della pena sia conforme ai parametri previsti da questa norma
Criteri di determinazione del trattamento economico accessorio (circostanze attenuanti e aggravanti) applicati nella dosimetria della pena; la Corte ha ritenuto motivati gli aumenti sulla base di tali criteri
Sentenza della Corte di cassazione, Sez. II, n. 3721-22 del 29/10/2021
Pronuncia di legittimità che ha annullato senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di appello del 14/12/2020 e ha indicato i parametri dosimetrici e il limite complessivo degli aumenti (conseguente determinazione della pena in 10 anni per il rito), vincolando il Giudice dell'esecuzione
Giurisprudenza della Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (principio sulla continuazione)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, programmazione dei reati); tale principio vale anche in sede di esecuzione
Massime di principio
- Il Giudice dell'esecuzione è vincolato alle indicazioni della Corte di legittimità quando questa annulla senza rinvio la parte sanzionatoria: deve applicare i parametri dosimetrici stabiliti dalla Cassazione
- L'art. 657 c.p.p. impedisce il cumulo di periodi di carcerazione anteriori alla cessazione della condotta alla quale si riferiscono: nelle rideterminazioni della pena va esclusa la ricumulazione delle detenzioni pregresse oltre il termine di cessazione accertato
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede prova di indicatori multipli (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità e programmazione): la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente
- Le censure di eccessività dosimetrica devono indicare in modo concreto e specifico il vizio motivazionale o il contrasto con le emergenze probatorie; semplici contestazioni astratte sono insufficienti per vincere il gravame
- Gli artt. 132 e 133 c.p. rimangono il riferimento per la legittimità della quantificazione della pena: se la motivazione collega gli aumenti alle circostanze di fatto emerse, la discrezionalità del giudice è rispettata
- In caso di contestazione della durata di una partecipazione associativa, grava sul ricorrente/difesa l'onere di dimostrare elementi che giustifichino il prolungamento oltre la cessazione accertata in sentenza
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