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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21609/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio la madre della propria moglie chiedendone la condanna alla restituzione di oltre 117.000 euro che egli sosteneva di avere direttamente pagato a fornitori e imprese edili per lavori di ristrutturazione di un appartamento in Forio d'Ischia. La convenuta aveva resistito sostenendo di non avere mai ricevuto un prestito e che l'immobile era stato concesso in comodato gratuito alla coppia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con vari motivi, violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando in sintesi: ultrapetizione per avere i giudici di merito qualificato la vicenda come mutuo senza che ciò fosse stato allegato; omessa qualificazione dell'azione come indebito oggettivo o arricchimento senza causa; violazione delle regole sul comodato; errata valutazione delle prove testimoniali e del riparto dell'onere della prova; erronea applicazione dei principi in tema di spese sostenute dal comodatario per lavori sull'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non intercettassero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva solo escluso il mutuo, ma aveva soprattutto affermato che il ricorrente e l'allora moglie erano comodatari dell'immobile e che, quindi, nulla era dovuto ai sensi dell'art. 1808 c.c. Ha inoltre rilevato che l'azione di indebito ex art. 2033 c.c. non è esperibile da chi abbia volontariamente pagato un debito altrui o se lo sia accollato, e che l'azione di arricchimento senza causa era preclusa per mancanza della prova del titolo contrattuale allegato e per difetto dei presupposti di residualità. Gli ulteriori motivi sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una diversa valutazione del materiale istruttorio, contestavano in modo generico il giudizio di fatto e non denunciavano un omesso esame di un fatto decisivo in senso tecnico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nelle doglianze come parametro della violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure erano estranee alla ratio decidendi o inammissibili perché non colpivano la reale motivazione della sentenza di merito

  • art. 101, comma 2, Cost.

    richiamato nelle doglianze processuali; non è stato ritenuto fondante alcuna violazione autonoma in presenza della corretta qualificazione data dai giudici di merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi fosse pronuncia oltre i limiti della domanda, poiché la decisione di merito si fondava anche e soprattutto sulla qualificazione del rapporto come comodato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento delle deposizioni; la Corte ha escluso la violazione, poiché la censura mirava solo a sostituire una diversa lettura dei fatti

  • art. 1808 c.c.

    norma ritenuta dirimente: se l'immobile è concesso in comodato e le spese sono sostenute dal comodatario, non è dovuta la restituzione delle somme secondo la ricostruzione accolta

  • art. 2033 c.c.

    la Corte ha affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito non spetta a chi abbia pagato volontariamente un debito altrui o se lo sia accollato

  • art. 2041 c.c.

    l'azione generale di arricchimento è stata ritenuta non esperibile perché mancava la prova del titolo contrattuale dedotto e del presupposto di residualità rispetto all'azione contrattuale proposta

  • art. 1803 c.c.

    richiamato nella censura relativa al comodato; la Corte ha giudicato il motivo inammissibile perché non colpiva la ratio della sentenza di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non a denunciare un vero errore sull'onere probatorio

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come base formale dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate per difetto di attacco alla ratio decidendi

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte ha chiarito che non è deducibile in cassazione una rivalutazione complessiva delle prove, né un'omessa motivazione secondo il vecchio paradigma, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di una censura ragionata e per mera duplicazione di altri motivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure sono inammissibili se non colpiscono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando la decisione di merito contenga più argomentazioni autonome.
  • Chi agisce per la ripetizione di somme sostenendo di averle anticipate deve provare il titolo giustificativo della propria pretesa; in mancanza, non può ottenere il rimborso invocando in modo generico l'indebito o l'arricchimento senza causa.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito non è esperibile da chi abbia pagato volontariamente un debito altrui o se lo sia accollato.
  • L'azione generale di arricchimento ha natura residuale e non è proponibile quando il danneggiato non dimostri il presupposto della mancanza di un valido titolo o quando la domanda non sia coerente con la ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove testimoniali o del materiale istruttorio, poiché il controllo di legittimità non si trasforma in un terzo grado di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi e non quando la censura miri semplicemente a contrapporre una diversa lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieComodatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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