Cassazione Civile, Sentenza n. 21888/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento disciplinare intimato per presunta scarsa diligenza e consegna irregolare della corrispondenza. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 300/1970 sostenendo che i controlli sulla sua attività non potevano essere effettuati in modo da ricadere nella disciplina dei controlli a distanza e che i nominativi degli addetti alla vigilanza non erano stati comunicati. Ha inoltre invocato l'applicabilità del D.Lgs. n. 151/2015 art. 4 (entrato in vigore il 24.9.2015) ritenendo che i controlli svolti non rientrassero nelle sole finalità previste da tale disposizione e dunque il materiale raccolto fosse inutilizzabile, con conseguente insussistenza degli addebiti e diritto alla tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 legge n. 300/1970.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i controlli contestati siano rientrati nella legittima attività di vigilanza svolta mediante l'organizzazione gerarchica aziendale (superiori e ufficio ispettivo) e che l'art. 3 della legge n. 300/1970 non impedisca al datore di lavoro di controllare l'adempimento delle prestazioni tramite la propria struttura, anche in forma occulta se giustificata da precedenti comportamenti. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 4 della legge n. 300/1970 (che riguarda impianti audiovisivi) al caso in esame e ha dichiarato inammissibile l'argomento trattato come se rientrasse in tale divieto; ha inoltre ritenuto non operativa per il caso la limitazione richiamata dal D.Lgs. n.151/2015. Conseguentemente è stata confermata la legittimità del licenziamento e la proporzionalità della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge, con applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02 in caso di presupposti processuali.
Norme richiamate
legge 20.5.1970 n. 300 - art. 3
"I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati"
La Corte ha interpretato l'art.3 nel senso che obbliga a comunicare nominativi e mansioni degli addetti alla vigilanza, ma non esclude il potere del datore di lavoro di controllare tramite la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni; tale controllo può anche avvenire occultamente in presenza di giustificazioni
legge 20.5.1970 n. 300 - art. 4
La disposizione disciplina l'uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per il controllo a distanza; la Corte ha ritenuto che il caso non rientrasse in tale regime perché i controlli furono effettuati via organizzazione gerarchica e non mediante impianti tecnologici
"esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale"
Richiamato dal ricorrente come limite ai controlli a distanza entrato in vigore il 24.9.2015; la Corte ha ritenuto la questione non applicabile perché la tipologia di controlli esercitati dall'azienda esula dalla disciplina degli impianti e delle apparecchiature per il controllo a distanza
Codice Civile - artt. 2086 e 2104
Richiamati in motivazione per affermare il potere del datore di lavoro di organizzare e controllare l'attività aziendale e l'obbligo del lavoratore di diligenza nell'esecuzione della prestazione
CCNL 2001 - art. 54 co. 5 lett. c)
Citato in relazione alla proporzionabilità della sanzione irrogata, valutata anche in considerazione dell'intenzionalità della condotta e dei precedenti disciplinari specifici
legge n. 300/1970 - art. 18 co. 4
Richiamato dal ricorrente come possibile titolo per la tutela reintegratoria in caso di illegittimità del licenziamento; la Corte non ha accolto la ricostruzione fattuale che avrebbe reso applicabile tale tutela
DPR n. 115/02 - art. 13 comma 1 quater
Norma processuale richiamata per gli adempimenti relativi al contributo unificato in caso di sussistenza dei presupposti processuali
Massime di principio
- Il datore di lavoro può controllare l'adempimento delle prestazioni anche mediante la propria organizzazione gerarchica; tale controllo non è automaticamente ricondotto alla disciplina dei controlli a distanza o degli impianti audiovisivi
- L'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori obbliga a comunicare i nominativi degli addetti alla vigilanza ma non impedisce i controlli interni esercitati da superiori o uffici ispettivi noti ai lavoratori
- L'art. 4 della legge n. 300/1970 e la disciplina sui controlli a distanza si applicano specificamente all'uso di apparecchiature tecniche; non sono applicabili per analogia ai controlli effettuati tramite l'organizzazione aziendale
- Se i controlli sono svolti con modalità illegittime o mediante impianti non autorizzati, il materiale può diventare inutilizzabile; pertanto, in ogni caso concreto va valutata la liceità del mezzo e della modalità di raccolta delle prove
- La proporzionalità della sanzione disciplinare tiene conto dell'intenzionalità della condotta e dei precedenti disciplinari specifici; anche prove raccolte internamente possono legittimare il licenziamento se dimostrano inadempimenti gravi
- Prima di invocare norme sopravvenute o diverse (es. D.Lgs. 151/2015), verificare la temporalità e l'ambito di applicazione della norma rispetto alla data del fatto e alla tipologia di controllo effettuato
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